Ai sensi dell’art. 29 co. 2 cdf, l’avvocato deve dettagliare al cliente, che ne faccia richiesta, la nota dettagliata delle prestazioni eseguite nell’espletamento del mandato, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione di vaga attività professionale, a pena di sanzione disciplinare. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 230 […]