La mancata riassunzione del procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare impugnata, la quale, anzi, essendo una mera determinazione amministrativa, si consolida e diviene definitiva. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 […]