Autore: admin

  • L’elusione consapevole della disciplina sulla competenza giurisdizionale

    L’avvocato può e deve tutelare il diritto del cliente con ogni mezzo messogli a disposizione dall’ordinamento, ma pur sempre nel rispetto della legge (sostanziale e processuale), nonché del fine della giustizia e della funzione sociale della professione svolta, la quale è improntata all’assoluta libertà e indipendenza. Egli non può pertanto consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale contra legem, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso, sicché un suo diverso agire si rivelerebbe certamente contrario al giuramento prestato (ora, impegno solenne) ed ai canoni deontologici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato, davanti al Giudice di Pace, numerosi procedimenti per l’accertamento della proprietà immobiliare per intervenuta usucapione, i quali giungevano a sentenza in difetto di eccezione di incompetenza -per materia e territorio- da parte dei convenuti o nella contumacia di questi ultimi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 34

  • Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al Consiglio territoriale

    Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall’Ordine territoriale non integra l’invalidità della decisione assunta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 34

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 9 settembre 2017, n. 118

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”, in combinato disposto con l’art. 9 ncdf (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”), già artt. 5 e 6 codice previgente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 1° giugno 2017, n. 69

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 10 maggio 2017, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 29 aprile 2017, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 nonché Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017.

  • La nullità della decisione impugnata non può essere eccepita (solo) con dei motivi aggiunti

    In sede di procedimento di impugnazione dinanzi al CNF, i motivi di ricorso devono essere formulati con un unico ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti; ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del Consiglio territoriale devono essere dichiarate inammissibili se non sono eccepite nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma sono proposte come motivi aggiunti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 11 novembre 2017, n. 170

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 4 aprile 2017, n. 37

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 339

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31.
    Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 6463 del 04 luglio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Conseguentemente, l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione è in re ipsa, anche alla luce dell’art. 33, c. V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 11 novembre 2017, n. 171

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 19 maggio 2016, n. 144

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31.
    Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.