Lo svolgimento di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie presso alcuni uffici – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici – Ammissibilità – Incompatibilità – Non sussiste.
Lo svolgimento di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 388
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 389
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 391
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 395
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 393
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 394
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 390
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Deposito del C.d.O. – Inammissibilità.
Il reclamo al C.N.F. avverso l’omesso rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del C.d.O. deve essere presentato, a pena di inammissibilità, ex art. 59 r.d. n. 37/34, al C.N.F. che deciderà nel merito richiamati gli atti dal C.d.O.. L’articolo 59 r.d. n. 37/34, infatti, solo per i ricorsi in materia disciplinare dispone che gli atti siano presentati presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento impugnato. Pertanto deve essere dichiarato inammissibile il reclamo avverso il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica presentato presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso il provvedimento di diniego. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 392