Autore: admin

  • La notifica della decisione disciplinare va fatta al domicilio eletto presso il difensore

    Anche nel procedimento disciplinare, qualora il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l’avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, neppure a mezzo PEC (Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata al solo domiciliatario e non pure all’incolpato personalmente, che ha quindi eccepito l’asserita inidoneità della notifica stessa ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione).

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 32725 del 18 dicembre 2018

  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consiglio territoriale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele), sentenza del 24 novembre 2016, n. 341

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 31.
    Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • L’Associazione Avvocati Calcio chiede di sapere se l’Avvocato iscritto nell’Albo possa “legittimamente (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) assistere calciatori e società legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall’ordinamento forense”, e se a tal fine sia tenuto all’iscrizione nel relativo Registro tenuto presso la FIGC e disciplinato dal Regolamento pubblicato dalla stessa FIGC con C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015. L’Associazione chiede altresì di sapere se l’avvocato che in tal modo eserciti tale attività possa farlo con libertà di forme contrattuali e se sia tenuto a depositare presso la medesima Federazione il mandato ricevuto dal cliente.

    Premette il richiedente che il richiamato regolamento, nel sostituire il previgente Regolamento FIGC in tema di procuratori sportivi, non riproduce la previsione di cui all’art. 5 di esso, che esplicitamente sottraeva gli avvocati dall’obbligo di ottenere la licenza rilasciata dalla FIGC, ai fini di esercitare l’attività di procuratore sportivo. Vale rilevare, peraltro, che questa Commissione si era pronunciata in relazione alla richiamata disposizione con i pareri n. 10/2008 e 16/2005, ritenendo la piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell’attività di procuratore sportivo.
    Il parere è reso nei seguenti termini.
    Osserva la Commissione, che l’attività di procuratore sportivo consiste nell’opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore: resta pertanto impregiudicato il diverso profilo della preclusione all’avvocato – a termini di legge – di ogni attività di intermediazione riconducibile all’attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c.
    Trova invece applicazione, nel caso di specie, il comma 6 dell’art. 2 legge n. 247/12 che riserva agli avvocati l’attività professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale. In assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell’attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l’art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC. Non vi è pertanto alcun ostacolo all’esercizio libero dell’attività in esame da parte dell’avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l’iscrizione all’albo forense legittima ex se l’avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione.
    Trattandosi di attività liberamente esercitabile dall’avvocato nell’ambito dispositivo dell’art. 2, comma 6, della legge n. 247/12, deve ritenersi pacificamente applicabile il principio di libertà contrattuale, alle condizioni di cui all’art. 13 della medesima legge, come espressione del più generale principio di libertà professionale, riconosciuto dagli artt. 2, 4, 36 e 41 della Costituzione, letti, anche in virtù dell’art. 117, comma 1, Cost., alla luce dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con riferimento specifico all’obbligo di utilizzare moduli contrattuali predisposti dalla FIGC, si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce elemento tipico della qualificazione professionale dell’avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata libertà professionale e contrattuale, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di prestazione professionale, nel pieno rispetto della legge e delle altre norme giuridiche.
    Quanto, infine, alla configurabilità in capo all’avvocato di un obbligo di deposito del mandato presso la FIGC, si osserva che tale obbligo non sussiste, posto che l’ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie.
    Nulla vieta che le parti convengano liberamente, nel quadro del rapporto contrattuale tra loro esistente, di delegare a tal fine l’avvocato, sulla base di apposita clausola stipulata in sede di conferimento dell’incarico (che correttamente avverrà nelle forme del contratto di patrocinio, figura distinta dalla procura ad litem: cfr. Cass. Civ. sez. II, 29.8.14, n. 18450).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2015, n. 83

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 24 novembre 2016, n. 335

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina pone il seguente quesito: se la mancata adozione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 41, comma 13, legge n. 247/2012, sospenda l’applicabilità di tutto l’art. 41 (eccezion fatta che per la previsione di durata del tirocinio in diciotto mesi), ovvero abbia effetti sulle sole modalità di svolgimento del tirocinio.

    La risposta al quesito va articolata sulla scorta degli artt. 48 e 65 della legge n. 247/2012. La prima norma ha infatti sospeso l’applicabilità delle norme in materia tirocinio ed esame di Stato per i primi due anni successivi all’entrata in vigore della legge: quindi, fino al 2 febbraio 2015. La seconda ha previsto che “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
    Orbene, la Commissione ritiene che l’intervenuta ipotesi di applicabilità delle norme la cui efficacia era stata sospesa non abbia perfezionato l’abrogazione delle norme precedenti, atteso che le stesse risultano salvaguardate dalla mancata adozione, allo stato, del D.M. disciplinante il tirocinio professionale.
    In attesa, quindi, dell’emanazione del decreto ministeriale in narrativa, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, quindi anche il propedeutico periodo di tirocinio, restano regolati dalle disposizioni precedenti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 79

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Il COA di Cagliari chiede se vi sia la conservazione in capo al C.O.A. di un margine valutativo, seppur minimo e nei limiti che seguono, sugli “esposti” disciplinari, posto che l’art. 50, comma 4 L.F., così recita: “(…) Quando è presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell’Ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio deve (…)”.

    L’art. 50 c. 4 L. 247/2012 ricollega l’insorgere dell’obbligo di trasmissione al C.D.D. (e quindi trasmettere immediatamente gli atti) al momento nel quale il C.O.A. “deve darne notizia all’iscritto” e non a quello successivo in cui pervengono le deduzioni difensive dell’incolpato. La frase ricompresa tra le virgole “invitandolo a” individua meramente l’obbligo per il C.O.A. di dare la notizia ma non pone alcuna scansione temporale per gli adempimenti successivi.
    Va sottolineato che, nel sistema delineato dalla legge, al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell’incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al “plenum” del C.D.D.).
    Nel nuovo ordinamento “il C.O.A. deve darne notizia all’iscritto” e (il verbo “deve” regge il periodo successivo) “quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva”: ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare.
    Una situazione, per certi versi, speculare a quella che si verificava precedentemente ove fosse stato denunciato un consigliere del COA a giudicare il quale diveniva competente il COA distrettuale: non sussisteva alcuno spazio deliberativo per il COA di appartenenza del consigliere perché la “manifesta infondatezza e pretestuosità” non dovevano, e non potevano, essere valutate costituendo comunque un giudizio nel merito che presupponeva il sussistere della competenza.
    In coerenza con tali principi si pone il dato testuale del regolamento n. 2 che, in riferimento all’attività del COA, utilizza l’avverbio “immediatamente” o espressioni analoghe quali “immediata comunicazione” volendo significare come sul COA gravi un mero onere di comunicazione e di trasmissione.
    Per venire al caso teorico prospettato, deve osservarsi che alla luce della pacifica non negoziabilità dell’azione disciplinare, che viene esercitata non a tutela della parte denunciante ma dell’immagine della categoria, la conciliazione eventuale della vertenza può incidere esclusivamente sulla gravità della sanzione.
    Opinare diversamente comporterebbe l’attribuzione della titolarità-disponibilità dell’azione, che deve spetta all’ufficio, a chi non ne sia titolare.
    La risposta deve essere resa affermando che:
    – non costituisce facoltà del C.O.A. trattenere il fascicolo sino a che non siano pervenute le deduzioni difensive dell’incolpato poiché l’avverbio utilizzato dalla norma (art. 50 c. 4 L. 247/2012) pone un preciso obbligo di immediata trasmissione;
    – la pretestuosità dell’esposto o l’assenza nello stesso di connotati disciplinari, ancorché emergano ictu oculi, non possono costituire oggetto di valutazione da parte del C.O.A. essendo la decisione circa la manifesta infondatezza rimessa alla competenza funzionale del C.D.D.;
    – l’obbligo di trasmettere al C.D.D. permane comunque, prescindendo dalla conciliazione che sia intervenuta tra il segnalante e l’avvocato incolpato, essendo l’accordo (una sorta di remissione della querela) irrilevante ai fini della valutazione della fattispecie deontologica e potendo avere riflessi esclusivamente sulla misura dell’eventuale sanzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 80

  • Quesito del COA di Lucca in tema di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti

    Il COA di Lucca chiede se nell’ipotesi di
    cittadini italiani che abbiano conseguito in Spagna il diploma di laurea in periodo successivo al 31.10.2011, e che, pur risultando iscritti ad un Ordine di Avvocati Spagnolo, non abbiano sostenuto, ovvero non siano in grado di dimostrare di avere sostenuto con esito positivo, l’esame di abilitazione alla professione di avvocato (la c.d. prueba de aptitud profesional) di cui all’art. 3 del Real Decreto 775/2011, attuativo in parte qua della Ley 34/2006 (Legge sulla disciplina di accesso alle professioni di avvocato e procuratore);
    cittadini UE di nazionalità diversa da quella spagnola, che, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Spagna anteriormente al 31.10.2011, si siano iscritti ad un ordine spagnolo solo a far tempo dal 31.10.2013, senza conseguire l’abilitazione alla professione e senza avere chiesto precedentemente l’iscrizione come abogado ad un Collegio di Avvocati Spagnolo
    il COA abbia il potere di rifiutare l’iscrizione, ritenendo indispensabile il superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione in Spagna, o se tale tale valutazione sia ad esso inibita, essendo sufficiente che il richiedente dimostri di essere iscritto ad un Collegio di Avvocati Spagnolo.
    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 6 del D. Lgs. 96/2001, che ha recepito la direttiva 98/5 CE, prevede che:
    “1. Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
    2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine”.
    Il medesimo articolo, alla lettera c del comma 3 prevede che, tra i documenti da allegare alla domanda vi sia “b) l’attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva”.
    Ne consegue che l’iscrizione all’organizzazione professionale dello stato membro di origine è requisito sufficiente per l’accoglimento della domanda di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti, e che non è consentito ad un Consiglio dell’Ordine italiano sindacare il potere e le modalità di iscrizione di un Collegio di Avvocati spagnolo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 luglio 2015, n. 78