Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
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Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato
Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata rigettata la sua richiesta di iscrizione nel Registro Praticanti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 140
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 139
Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396. -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
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La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice
L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.
Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014
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Consumazione del diritto di impugnazione e successiva memoria illustrativa
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in grado d’appello retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Natura di ricorso gerarchico – Natura di ricorso gerarchico improprio – Non sussiste – Natura giurisdizionale del reclamo.
I consigli dell’ordine sono enti autonomi e autarchici rispetto al C.N.F. e pertanto i ricorsi a quest’ultimo organo avverso i provvedimenti del C.d.O. di diniego del certificato di compiuta pratica non possono essere considerati gerarchici, in quanto non vi è tra i due organi vincolo di subordinazione né identità di competenze, né possono essere considerati gerarchici impropri, perché il C.N.F. non adotta una decisione di tipo eliminatorio, ma può decidere nel merito, ove ritenga di accogliere il reclamo. Pertanto in analogia con la competenza e la natura delle decisioni del C.N.F. la decisione relativa al certificato di compiuta pratica deve considerarsi a carattere giurisdizionale, sia per il termine normativo che parlando di “reclamo” presenta analogie con il reclamo elettorale, (la cui decisione viene considerata di natura giurisdizionale dalla stessa corte di cassazione), sia perché la statuizione del C.N.F. incide su una posizione soggettiva del reclamante. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile- 6 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 15 settembre 2003, n. 262
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La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
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La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere
La mancata indicazione dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non comporta la nullità dell’atto, ma semmai la concessione del beneficio della rimessione in termini, qualora il ricorso sia proposto tardivamente ovvero dinanzi ad autorità non competente, mentre va dichiarato inammissibile per difetto di interesse qualora sia tempestivo o correttamente indirizzato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, dichiarandola infondata e comunque inammissibile, avendo il ricorrente proposto tempestiva impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 76
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC
Le comunicazioni e notifiche a mezzo PEC possono effettuarsi anche nell’ambito del procedimento disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 4 novembre 2016