La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l’ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario, ma all’ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l’incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002)
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Radiazione per l’avvocato che sottragga subdolamente somme ai propri assistiti
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista si era fatto consegnare dal cliente una notevole somma, motivando tale richiesta con la necessità -in realtà insussistente- di costituire un fondo cauzionale finalizzato a definire potenziali procedimenti tributari con l’Agenzia delle Entrate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
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Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a verbale nel corso dell’udienza), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O.
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Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 99
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213, nonché Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF). -
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se la funzione di liquidatore di una società di capitali sia incompatibile con la professione di avvocato, ciò in quanto l’art. 18 della legge n. 247/2012 “non annovera il liquidatore fra i soggetti incompatibili”.
Occorre premettere che, a parere della Commissione, il quesito va inteso come riferito alla figura del liquidatore non giudiziale, giacché le funzioni del liquidatore giudiziale rientrano tra quelle tipiche dell’avvocato.
La Commissione osserva che le norme civilistiche in vigore al riguardo prevedono che, all’atto della messa in liquidazione, vengano dettati i criteri in base ai quali la liquidazione dovrà svolgersi, con riferimento alla cessione dell’azienda o di rami della medesima, ovvero a singoli beni ed anche all’eventuale esercizio provvisorio dell’azienda stessa o di suoi rami (artt. 2484 e 2487 c.c.). Nel rispetto dei succitati criteri, il liquidatore, poi, potrà svolgere ogni atto utile alla liquidazione della società (art. 2489 c.c.).
Risulta pertanto evidente, per quanto sopra, che il liquidatore di una società di capitali è chiamato a svolgere un’attività sia commerciale che, eventualmente, di impresa tale da impedirgli, ai sensi dell’art. 18, lett. b), legge n. 247/2012, di svolgere contemporaneamente la professione di avvocato.Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 71
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 2
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Avvocato – Tenuta albi – Diniego del certificato di compiuta pratica – Reclamo al C.N.F. – Giurisdizione esclusiva del C.N.F. – Pendenza di decisione al Consiglio di stato – Irrilevanza.
Al Consiglio nazionale forense è attribuita la giurisdizione in via esclusiva sulle controversie connesse all’applicazione del sistema normativo che involgono posizioni soggettive degli appartenenti alla categoria professionale, quali quelle relative alla tenuta dei registri e albi, ivi comprese quelle relative al rilascio del certificato di compiuta pratica, quelle attinenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari e infine quelle relative alla impugnazione dei risultati elettorali. Pertanto avendo il C.N.F. una competenza esclusiva è irrilevante la pendenza davanti al Consiglio di stato di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi provvedimenti reclamati davanti al Consiglio. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 18 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 383
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252. -
Sospensione cautelare: ante CDD, opera(va) la vecchia disciplina
In tema di sospensione cautelare, finché l’art. 60 L. n. 247/2012 era ancora privo della sua premessa logico/giuridica, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), quali organi competenti ad irrogarla, ha legittimamente trovato (esclusiva) applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933 (Nel caso di specie, il professionista lamentava la mancata applicazione della nuova disciplina in tema di sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha disatteso la doglianza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.