Il termine di 15 giorni indicato dall’art. 50 co 1 r.d.l. n.1578/1933 (ratione temporis applicabile) per il deposito o la notifica all’interessato della decisone del Consiglio dell’Ordine, ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il mancato rispetto di esso non determina né la nullità del provvedimento adottato né altra ipotesi di vizio del procedimento non essendo correlato ad alcuna sanzione che incida sulla validità della decisione.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
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AVVOCATO E PROCURATORE – ALBO – ISCRIZIONE Procedimento per l’iscrizione ex l. n. 247 del 2012 – Richiesta – Mancata pronuncia del Consiglio dell’Ordine nel termine di legge – Silenzio assenso come regolato dall’art. 20 l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
L’istituto del silenzio assenso, previsto dall’art. 20 della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione nel procedimento di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati, come regolato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla l. n. 247 del 2012, atteso che la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale del tutto incompatibile con la disciplina generale, prevedendo espressamente (art. 17, comma 7, l. n. 247 cit.) che, ove il Consiglio dell’Ordine non provveda all’iscrizione nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale Forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. (Principio affermato con riferimento ad una ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine non aveva provveduto, nel termine di trenta giorni, su una richiesta di cancellazione dall’Elenco speciale e di contestuale iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati). (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16740 del 21 giugno 2019
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Illecito sollecitare l’adempimento con finto atto giudiziario
E’ contrario ai doveri di lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che, al fine di accentuarne l’enfasi persuasiva, invii mediante raccomandata semplice alla propria controparte un sollecito di pagamento sotto forma apparente di atto giudiziario senza tuttavia possederne i requisiti, peraltro ivi addebitando al destinatario stesso anche inesistenti spese di notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Labriola), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 219
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I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Il codice deontologico forense (art. 61 cdfArt. 61 cdf – ArbitratoL’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. L’avvoc…Leggi il testo completo →, già art. 55 cod. prev.Art. 55 cod. prev. – Arbitrato.L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza…Leggi il testo completo → nonché art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione tra arbitro rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. Conseguentemente, anche a prescindere dall’eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto all’individuazione del dies a quo prescrizionale, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla pronuncia del lodo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 217
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 218
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L’acquisizione di mandati alle liti non provenienti in modo diretto dai clienti ma da terzi
L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, società di capitali), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, al cui rispetto ogni professionista è tenuto nell’esercizio del proprio mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 218
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Procedimento disciplinare: le norme speciali dell’ordinamento forense prevalgono sul cpc
Al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense trova applicazione l’art. 59 R.D. n. 37/1934 che impone, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi sui quali l’impugnazione si fonda e non già la nuova disciplina dell’atto di appello (art. 342, 348 bis e ter cpc), né tantomeno il c.d. principio di autosufficienza, atteso che il giudizio innanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 218
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L’acquisizione di mandati alle liti non provenienti in modo diretto dai clienti ma da terzi
L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, società di capitali), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, al cui rispetto ogni professionista è tenuto nell’esercizio del proprio mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 218
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La produzione in giudizio di corrispondenza altrui aperta per errore
Va ritenuta esente da censura deontologica la condotta dell’avvocato che produca in giudizio una lettera indirizzata alla controparte ed aperta per errore dal cliente con quella convivente, edotto delle possibili conseguenze penali della produzione stessa ancorché non fraudolentemente acquisita (Nel caso di specie, trattavasi di documento, prodotto nel giudizio di separazione personale nel quale si discuteva anche del contributo al mantenimento, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava alla moglie separanda l’aumento della pensione ad il riconoscimento di diverse migliaia di euro di arretrati: circostanze, queste, che erano state intenzionalmente sottaciute dall’interessata nel corso del predetto giudizio).