L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione -peraltro dichiarata comunque infondata nel merito- nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense).
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CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017. -
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria.
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L’impugnazione della delibera consiliare proposta mediante avvocato che aveva votato la delibera stessa come consigliere
Non comporta conseguenze processuali di inammissibilità (ma semmai disciplinari, anche ex art. 88 cpc) la circostanza che il ricorso avente ad oggetto la delibera di un Consiglio dell’Ordine sia proposto con l’assistenza dell’avvocato che quella stessa delibera avesse a suo tempo contribuito a formare in qualità di Consigliere, se pure con voto dissenziente rispetto a quello della maggioranza (Nel caso di specie, diversi ricorrenti avevano impugnato la delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti. Il COA appellato, nel rilevare che l’avvocato dei ricorrenti aveva partecipato, in qualità di consigliere, alla seduta di approvazione delibera impugnata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
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Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico, ma l’attestazione di conformità non è sempre necessaria a pena di improcedibilità
E’ improcedibile l’impugnazione avverso le sentenze CNF qualora il ricorso, notificato a mezzo PEC, sia poi depositato in Cassazione (al più tardi, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio) privo di attestazione di conformità ex art. 9 L. 53/94, purché l’intimato sia rimasto contumace ovvero, costituendosi, abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia cartacea all’originale telematico.
Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Lombardo), SS.UU, sentenza n. 13437 del 17 maggio 2019
NOTA:
Con il principio di cui in massima, la S.C. aderisce a quanto recentemente espresso da Cass. SS.UU. n. 8312/2019 (pronunciata in sede nomofilattica). In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Conti), SS.UU, ordinanza n. 10021 del 10 aprile 2019. -
Procedimento dinanzi al CNF e termine per la produzione documentale
Nei procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense è consentita la produzione di difese e documenti anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 60, c. 2, R.d. n. 37 del 1934 (dieci giorni dal provvedimento di fissazione dell’udienza per la trattazione del merito), alla condizione che ciò non determini la lesione delle prerogative difensive e del contraddittorio.
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Consiglieri dell’Ordine: la violazione del divieto di assumere incarichi giudiziari non comporta la decadenza automatica dalla carica
Ai consiglieri dell’Ordine non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, ma la violazione del divieto non comporta la decadenza automatica prevista per l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine con quelle di consigliere nazionale, di componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (art. 28, co. 10, L. n. 247/2012).