E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
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Ai procedimenti di cancellazione non disciplinare dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale
Ai procedimenti di cancellazione amministrativa (non disciplinare) dall’albo non si applicano, neppure in via sussidiaria, le norme del codice di procedura penale.
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Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
NOTA:
Con la sentenza qui annotata, il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando successivamente conforto nel revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima. -
CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense sul presupposto che, nell’ambito del suo potere di indirizzo, il CNF stesso avesse anticipato il proprio orientamento in ordine all’oggetto del presente giudizio con alcune circolari emanate negli anni 2013 e 2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
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La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
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I COA di Catania e Mantova formulano quesiti in relazione alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell’Albo un cittadino italo-brasiliano, in possesso di titolo professionale rilasciato in Portogallo, in un caso sulla base di specifica convenzione internazionale tra il Portogallo e il Brasile.
Come questo Consiglio ha già avuto modo di affermare con i propri precedenti nn. 31/2016 e 47/2011 – relativi a fattispecie analoghe – ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale è sufficiente cumulare il requisito della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea e il possesso di un titolo equivalente validamente rilasciato in altro Stato membro dell’Unione. Entrambi i requisiti sembrano sussistere nella specie.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 39 del 20 ottobre 2019
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Il COA di Roma chiede di sapere se debba essere indicato il titolo di provenienza nelle annotazioni relative ad Avvocato stabilito che abbia superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione o la prova attitudinale di cui al D. Lgs. n. 115/1992.
L’indicazione del titolo di origine è necessaria – oltre che, come ovvio, durante il periodo di stabilimento – unicamente nella fattispecie di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale. In tal senso depone, infatti, il chiaro tenore dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 178/2016.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 38 del 20 ottobre 2019
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Il COA di Perugia formula quesito in merito alla sussistenza in capo al COA di un potere discrezionale di valutazione delle segnalazioni in materia disciplinare ad esso pervenute, ai fini della successiva trasmissione al competente CDD.
Il dettato normativo (art. 50, comma 4, legge n. 247/12) è chiarissimo nel porre in capo al COA un obbligo di trasmissione immediata di ogni segnalazione al CDD, che è competente in via esclusiva all’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.
Ulteriori elementi in questo senso possono desumersi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, ed in particolare dalla sentenza SS. UU. n. 16993/2017 in materia di impugnabilità del provvedimento di archiviazione, la quale ha avuto modo di precisare le rispettive competenze di COA e CDD nel nuovo assetto del procedimento disciplinare.
Ne consegue che non sussistono ragioni per superare l’orientamento già espresso da questo Consiglio con i propri pareri nn. 72/2016 e 80/2015.Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 37 del 20 ottobre 2019
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Il COA di Arezzo formula quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio. Richiamato il parere di questo Consiglio n. 23/2013, alla luce del quale era stata esclusa l’incompatibilità, il COA richiedente si interroga, in particolare, sull’eventuale incidenza della legge n. 4/2013 in materia di professioni non regolamentate.
Con parere n. 36/2017, il Consiglio nazionale forense ha escluso che l’eventuale iscrizione ad una delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati, “rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)”.
Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6.
Pertanto, il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo.Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 36 del 20 ottobre 2019