In tema di procedimento disciplinare, le indagini del Consiglio territoriale sono giustificate dallo svolgimento di attività istituzionale di rilevanza pubblicistica, volta all’esercizio della funzione disciplinare a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale, sicché non può fondatamente sostenersi una violazione della normativa relativa alla privacy.
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Procedimento disciplinare – Omessa comunicazione apertura procedimento disciplinare – Citazione dell’incolpato – Costituzione – Validità del procedimento.
L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
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L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare
Le attività preliminari svolte dal Consiglio territoriale a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.
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Sospensione per mancato versamento del contributo annuale al C.O.A.: il termine per l’impugnazione al CNF
La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione come conseguenza del mancato versamento da parte dell’iscritto del contributo annuale al proprio C.O.A. nei termini stabiliti, ha natura di sanzione amministrativa ma è adottata nelle forme del procedimento disciplinare e, quindi, l’impugnazione della relativa delibera deve essere trattata alla stregua di un ricorso avverso un provvedimento disciplinare, da proporsi quindi entro trenta giorni dal deposito della stessa ex art. 61 co. I° L. n. 247/2012.
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Elezioni forensi: l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ineleggibilità degli ex commissari d’esame
Le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Conseguentemente, l’art. 47, co. 6 L.n. 247/2012 (secondo cui “Gli avvocati componenti della commissione (d’esame) non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”) deve interpretarsi nel senso che l’ineleggibilità disposta da tale norma vale soltanto per il candidato alle elezioni che abbia svolto l’incarico di Commissario d’esame nell’ultima sessione precedente la tornata elettorale cui si riferisce la candidatura, giacché l’esigenza nella specie perseguita dal Legislatore è esclusivamente quella di evitare l’utilizzo improprio dell’incarico di Commissario per la creazione di un consenso elettorale (Nel caso di specie, il reclamo era stato proposto dal primo dei non eletti nei confronti di un ex commissario d’esami. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che prima delle elezioni si erano tenute altre sessioni di esame, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 114 del 19 ottobre 2019
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Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo
Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico,
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Masi, rel. Iacona), sentenza n. 114 del 19 ottobre 2019
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L’istituto della rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, anche in ossequio ai doveri di diligenza e competenza imposti all’avvocato dai principi generali del CDF (Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini riguardava l’impugnazione della decisione disciplinare proposta a mezzo difensore non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’istanza in parola e quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 113 del 17 ottobre 2019
NOTA
Esattamente in termini, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 97 del 8 ottobre 2019 -
Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferita per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio, dovendo nel contempo escludersi la possibilità di sanatoria e/o ratifica in applicazione dell’art. 182, comma 2 c.p.c., che non opera qualora sia richiesta una procura speciale, come avviene per la difesa dinanzi il Consiglio Nazionale Forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Stoppani), sentenza n. 111 del 17 ottobre 2019
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Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus
Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019
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La difesa non giustifica l’offesa: nuovo procedimento disciplinare per le espressioni gratuitamente offensive contenute negli atti dell’incolpato
Il diritto di difesa dell’incolpato sottoposto a procedimento disciplinare non gli attribuisce la facoltà di usare espressioni gratuitamente offensive (nella specie, verso l’intero Ordine Forense e la Magistratura), la cui rilevanza disciplinare va rimessa al Consiglio territoriale di appartenenza per quanto di competenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 110 del 17 ottobre 2019