I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Autore: admin
-
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
-
L’illecito disciplinare “atipico”
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico.
-
L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente o continuato
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.
-
La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34446 del 24 dicembre 2019
-
L’iscrizione all’albo non si “consolida” col tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell’originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti
I provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali, debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell’ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all’iscrizione all’Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’aspirante all’iscrizione, discende l’impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34446 del 24 dicembre 2019
-
Procedimento disciplinare: i presupposti di ammissibilità per il rinvio pregiudiziale alla CGUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle norme comunitarie asseritamente applicabili al caso di specie sulla cui corretta interpretazione si dovrebbe interrogare la CGUE, nonché il preteso collegamento esistente tra dette disposizioni comunitarie e la normativa nazionale rilevante.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34446 del 24 dicembre 2019
-
Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34446 del 24 dicembre 2019
NOTA
Il provvedimento di cui in massima dà continuità al revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019. -
Inammissibile un conflitto di competenza tra giudice ordinario e CDD
La decisione disciplinare emessa dal Consiglio territoriale è un provvedimento amministrativo di natura giustiziale, sicché non costituisce una “decisione” di natura giurisdizionale che possa dar astrattamente luogo ad un conflitto di competenza ex art. 28 cpp, trovando il suo mezzo di impugnazione in sede giurisdizionale nel ricorso al CNF ai sensi dell’art. 61 della L. n. 247 del 2012 (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato direttamente in Cassazione la decisione di un CDD, perché avente ad oggetto una questione contestualmente sottoposta all’esame del giudice civile. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020
-
Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme speciali dell’ordinamento forense, salvo lacune (cpc) o eccezioni espresse (cpp)
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 412 del 14 gennaio 2020