Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta.
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Fatto costituente reato: prescrizione dell’azione disciplinare e mancata sospensione del relativo procedimento
Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Il COA di Bari chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori l’avvocato che risulti essere inquadrato nel personale della ricerca di un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (art. 1, commi 422-434 legge n. 205/2017), con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
Gli IRCS rientrano pacificamente nella qualifica di enti di ricerca, richiamata anche dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12. A tenore di tale disposizione, tuttavia, è essenziale che l’inquadramento alle dipendenze dell’ente di ricerca abbia ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca in ambito giuridico. Ove tale condizione sia soddisfatta, l’iscrizione nell’elenco speciale deve ritenersi consentita.
Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 25 giugno 2020
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Inammissibile l’impugnazione al CNF di atti meramente interlocutori
Avanti al Consiglio Nazionale Forense possono essere impugnati atti aventi natura decisoria e comunque suscettibili di incidere sugli interessi in gioco ovvero sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, a pena di inammissibilità del ricorso altrimenti proposto (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il Consiglio dell’ordine si limitava a preannunciare l’intenzione di assumere successivi provvedimenti).
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 168 del 16 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 170 del 16 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 169 del 16 dicembre 2019
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Il COA di Grosseto formula quesito in merito alla posizione dell’Avvocato che svolga la funzione di VPO. In particolare, chiede di sapere: a) se possa rimanere iscritto nel proprio Albo di appartenenza l’Avvocato-VPO che, in ragione di ciò, non può esercitare la professione nel circondario; b) se possano essere attribuiti al medesimo Avvocato-VPO crediti formativi in relazione alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dal CSM per i magistrati.
Al primo quesito deve rispondersi affermativamente. Come noto, l’iscrizione avviene nell’Albo del circondario in cui cade il domicilio professionale dell’avvocato. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 247/12 il domicilio coincide con il luogo in cui “di regola” l’avvocato svolge la professione in modo prevalente, rimanendo peraltro consentito all’avvocato fissare sedi secondarie in diversi circondari, senza mutare per questo l’Albo di iscrizione. Fermo restando che l’avvocato-VPO non dovrà esercitare la professione forense nel circondario, tale circostanza non è ostativa alla permanenza della sua iscrizione, considerato che egli ben potrà – sulla base della medesima iscrizione – esercitare anche in circondari diversi.
Quanto al secondo quesito, si osserva che – ove non previamente accreditati – i corsi di formazione per magistrati potranno rientrare nelle attività formative rilevanti ai fini del Regolamento n. 6/2014 solo ove detta frequenza possa farsi rientrare nelle attività di cui all’articolo 7, comma 3 (e cioè quelle non previamente accreditate) o nell’ambito delle altre attività formative o di autoformazione elencate all’articolo 13 del medesimo Regolamento e cioè:“a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all’art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale; b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti
giuridici o attinenti la professione forense; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina; e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell’esame; f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze; g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi”.Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 25 giugno 2020