Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Labriola), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 220