In considerazione della tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare, alla violazione dei precetti deontologici generali di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), che appunto non sono assistiti da sanzioni disciplinari tassativamente stabilite, può legittimamente conseguire anche l’irrogazione della sospensione disciplinare, peraltro aggravabile nei casi più gravi fino alla radiazione (art. 22, co. 2, lett. d, cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 65 del 31 marzo 2021