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  • Il COA di Roma chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici un avvocato che eserciti la professione nell’esclusivo interesse di istituzioni europee, al di fuori del territorio italiano, ove la pec è sostituita da altri sistemi di comunicazione certificata.

    Con il parere n. 13/2016, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto possibile l’iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato che eserciti la professione alle dipendenze di una istituzione dell’Unione europea, in particolare presso la Banca europea degli investimenti, affermando in particolare che: “Essa appartiene dunque ad un ordinamento giuridico che, seppur distinto, è profondamente integrato con il nostro, secondo i principi stabiliti da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Essa, inoltre, persegue gli interessi pubblici stabiliti nei trattati istitutivi e nei protocolli ad essa dedicati, mediante un patrimonio finanziato interamente con capitale pubblico, ed è assoggettata al controllo delle istituzioni dell’Unione: essa, pertanto, può rientrare nell’ambito dei soggetti presso i quali è consentito svolgere l’attività ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012”.
    Ove pertanto ricorrano, nel caso all’esame del COA richiedente, requisiti analoghi, potrà mantenersi l’iscrizione. Per quel che riguarda il requisito del possesso di indirizzo di posta elettronica certificata si rinvia al parere n. 46/2019, a mente del quale: “L’art. 7, comma 5 della legge professionale dispone che «Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo». Queste, pertanto, le uniche condizioni alle quali la legge professionale assoggetta la permanenza dell’iscrizione nell’Albo. Resta inteso che le ulteriori condizioni richiamate nel quesito (domicilio professionale effettivo, indirizzo PEC e polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione) dovranno essere soddisfatte qualora l’iscritto intenda svolgere attività professionale anche in Italia. In tal senso, cfr. i pareri n. 5/2019 e 62/2018”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 4 febbraio 2022

  • Il COA di Siracusa formula quesiti in merito alla sussistenza in capo al COA – in caso di ricezione di un esposto riguardante Consiglieri dell’Ordine – di un potere di indagine sulla richiesta, formulata dall’esponente, relativa alla ricerca di analoga responsabilità a carico di altri consiglieri dell’Ordine.

    Deve preliminarmente essere richiamato e confermato il parere del 17 luglio 2015, n. 80 del Consiglio Nazionale Forense, laddove con chiarezza è affermato che “nel sistema delineato dalla legge, al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale […] sia nel merito […] ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare”.
    L’articolo 50, comma 4, della legge n. 247/12 dispone infatti che – quando pervenga un esposto, una denuncia o vi sia comunque una notizia di illecito disciplinare – il “consiglio dell’ordine” ne dia notizia all’iscritto, invitandolo a presentare deduzioni entro venti giorni e che “quindi” trasmetta “immediatamente” gli atti al C.D.D.
    Analogamente dispone l’articolo 11, comma 1, del Regolamento CNF n. 2/2014, avendo cura di precisare che entrambi gli adempimenti (notizia all’iscritto e trasmissione al C.D.D.) debbano avvenire “immediatamente”, senza che sia possibile riscontrare una qualche forma di scansione temporale tra i due adempimenti.
    L’inequivoco tenore delle norme richiamate, sia che si acceda ad una interpretazione letterale che ad una sistematica, esclude quindi in radice la sussistenza in capo al COA di qualsiasi potere valutativo o deliberativo preliminare.
    In risposta al quesito proposto, pertanto, si ritiene che non sussista in capo al COA alcun potere di indagine e che questo debba limitarsi a trasmettere l’esposto al CDD per ogni ulteriore valutazione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 4 febbraio 2022

  • Il COA di Napoli formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 22/2020 chiedendo di sapere, in particolare, se la riduzione da 18 a 16 mesi prevista per i laureati nella sessione di laurea prorogata al 15 giugno 2020 in conseguenza dell’emergenza pandemica possa essere estesa a coloro che si sono laureati a gennaio 2020, al di fuori della sessione prorogata.

    Ad analogo quesito è stata data risposta con il parere n. 40/2020, nel quale si legge che “godono della riduzione della durata del tirocinio esclusivamente i laureati nell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019. In mancanza di una modifica legislativa, non è pertanto possibile estendere il beneficio della riduzione in via interpretativa a laureati in diverse sessioni”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 4 febbraio 2022

  • PRINCIPIO ACCUSATORIO – MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA PROVA CERTA DELL’ADDEBITO DISCIPLINARE – PROSCIOGLIMENTO DELL’INCOLPATO – NECESSITA’

    Il procedimento disciplinare forense ha natura accusatoria, sicché deve pronunciarsi il proscioglimento dell’incolpato in assenza di prova certa o in presenza di prova contraddittoria dei fatti posti a fondamento della contestazione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 2 del 17 gennaio 2022

  • DOVERI DEL SOSTITUTO D’UDIENZA

    L’attività del sostituto d’udienza presuppone, nel rispetto delle direttive impartite dal sostituito, la conoscenza degli atti di causa e delle norme sostanziali e processuali applicabili, non potendo essere assimilata a mera attività esecutiva.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione n. 321 del 21 dicembre 2021

  • POTERE DISCIPLINARE DEL CDD

    Il Giudice Disciplinare Forense è tenuto a valutare la sola rilevanza deontologica delle condotte sottoposte al suo vaglio e non è deputato ad esaminare il merito delle eventuali controversie nascenti tra Avvocati o ad esprimere giudizi sulla loro corretta qualificazione giuridica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione n. 321 del 21 dicembre 2021

  • PATROCINIO CONSENTITO, AI SENSI DELLA L. N. 470/1999, AL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO

    Il Praticante abilitato al patrocinio nella vigenza della disciplina dettata dal RDL n. 1578/1933, stante il disposto dell’art. 7 L. n. 479/1999, può legittimamente assumere la difesa dell’indagato del reato p. e p. dall’art. 590 c.p. innanzi al GIP investito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Andreottola), decisione n. 116 del 20 dicembre 2021

  • ILLECITO DISCIPLINARE E REATO PRESCRITTO – VALUTAZIONE – INDIPENDENZA

    L’ascrivibilità di fatti-reato all’incolpato, non seguita dalla sanzione penale per intervenuta prescrizione, impone in sede disciplinare la valutazione dei comportamenti dell’Avvocato nell’esercizio della professione sulla base delle risultanze processuali.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Amodio), decisione n. 41 del 19 aprile 2021

  • ILLECITO DISCIPLINARE E RIQUALIFICAZIONE DEL REATO – VALUTAZIONE – INDIPENDENZA

    La riqualificazione, in sede penale, dei fatti originariamente contestati agli incolpati nell’ambito di una fattispecie meno grave, non attenua e tantomeno esclude il disvalore delle condotte accertate che vanno, in ogni caso, esaminate e valutate in sede disciplinare alla luce del contrasto con i canoni generali a cui deve ispirarsi l’attività dell’Avvocato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Barone, rel. Fabrizio), decisione n. 38 del 24 maggio 2021

  • ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA RADIAZIONE

    La estrema gravità del comportamento complessivo dell’incolpato, la reiterazione e protrazione nel tempo delle violazioni deontologiche, l’elevato numero delle attività delittuose poste in essere, la intensità del dolo che le ha caratterizzate e la piena consapevolezza delle violazioni penali e disciplinari commesse, con la conseguente gravissima compromissione dell’immagine dell’Avvocatura, impongono la comminatoria della massima sanzione prevista dal CDF.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Flagiello, rel. Somma), decisione n. 36 del 21 aprile 2021