Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente da soggetto munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, proposta in proprio dall’interessato. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).
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POST SU SOCIAL NETWORK – LIMITI AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
L’Avvocato che pubblica un post sul proprio profilo Facebook relativo ad un episodio realmente accaduto a cui ha partecipato personalmente, interrogandosi sulla correttezza di determinati comportamenti senza alcun riferimento a luoghi e persone, non è passibile di sanzione disciplinare allorquando lo scritto è finalizzato ad alimentare un dibattito circa l’opportunità di talune condotte. (Nello specifico, l’Avvocato riportava nel post Facebook il caso del difensore di controparte che partecipava all’udienza alla presenza del figlio uditore giudiziario, affidato al Magistrato titolare del giudizio, ponendo la questione sotto forma di interrogativo circa le possibili implicazioni e le eventuali conseguenze di tale partecipazione. In virtù del principio di cui in massima, la Sezione ha concluso per il proscioglimento dell’autore, essendo il post privo di riferimenti espliciti alla persona dell’esponente, riconosciutosi nello scritto per le proprie vicende personali, e avente come unico fine quello di aprire una discussione su casi del genere).
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Amodio), decisione n. 17 del 19 febbraio 2020
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VIOLAZIONI DISCIPLINARI IN DANNO DEL CLIENTE AGGRAVATE DA CALUNNIA – INCOMPATIBILITA’ CON LA PERMANENZA NELL’ALBO
La condanna in sede penale per il delitto di calunnia commesso dall’Avvocato che, oltre a rendersi responsabile di gravi violazioni deontologiche, quali l’appropriazione reiterata di somme di denaro in danno del cliente, lo ha calunniosamente accusato di averlo denunciato, denota un comportamento incompatibile con la permanenza nell’albo professionale per l’irreparabile disdoro arrecato all’Ordine Forense.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Marotta), decisione n. 12 del 11 febbraio 2020
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Incarico in favore della società di persone nonché di soci in posizione contrapposta
Alla luce dei principi civilistici in tema di società personali (le quali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti di diritto distinti dai propri soci), deve escludersi la violazione dell’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (conflitto di interessi) per l’avvocato che assuma incarichi nell’interesse della società nonché di soci della stessa in posizione contrapposta.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022
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Divieto di accaparramento di clientela: l’invito ad aderire ad una class action tramite mandato professionale all’avvocato
Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto ex art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo → di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare (Nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era pubblicato il modulo per l’adesione ad una class action mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asseritamente imputata a spese vive).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022
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Inammissibile la qlc delle norme del codice deontologico forense
Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l’emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l’altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, legge n. 247 del 2012). Conseguentemente, assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, derivando tale forza solo all’integrazione del precetto legislativo. Ne deriva che di un atto privo della forza di legge non può essere direttamente predicata l’illegittimità sul piano costituzionale, cioè senza passare attraverso la denuncia di illegittimità della norma di rinvio che ne fonda la precettività giuridica.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022
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Le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo
Le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. In particolare, esse costituiscono il parametro normativo dell’incolpazione disciplinare per cui compete alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell’ambito del sindacato sulla violazione di legge, controllare se nel caso concreto sussista o non la violazione del detto parametro.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022
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I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022
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L’avvocato privo di jus postulandi non può effettuare notifiche in proprio
La sentenza del CNF, che dispone la sospensione disciplinare dall’esercizio della professione, è esecutiva dal giorno successivo alla notifica della sentenza stessa all’incolpato (art. 62 L. n. 247/2012), il quale da tale momento è quindi privo di jus postulandi, ivi compreso il potere di effettuare notifiche in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994, a pena di nullità rilevabile d’ufficio (art. 11 L. n. 53 cit.). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Cassazione, rilevato che la notifica del ricorso avverso la sentenza di sospensione del CNF era stata effettuata in proprio dall’avvocato, ha dichiarato la nullità della notifica stessa e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione).
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7499 del 8 marzo 2022
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Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione prolissa, generica e confusa
Anche in tema di procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 366, co. 1 n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, e pertanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi l’atto così predisposto in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, co. 2, Cost. e 6 CEDU) senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022