Autore: admin

  • La mancata (immediata) allegazione del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità del ricorso al CNF

    L’art. 59 co. 1 del R.D n. 37/34 pone a carico del ricorrente l’onere di allegare copia del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale tempestiva allegazione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non rilevando peraltro quale possibile sanatoria del vizio in parola l’eventuale successivo deposito del provvedimento stesso (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare, che il ricorrente ometteva di depositare unitamente al ricorso, provvedendo all’incombente solo successivamente e quindi tardivamente. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022

  • Ricorso al CNF proposto a mezzo avvocato non cassazionista: la sanatoria e/o ratifica della procura speciale ex art. 182 cpc non consente il rilascio di nuova procura a favore di nuovo difensore cassazionista

    L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato (Nella specie trattavasi di impugnazione di sospensione cautelare, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF avverso la delibera di sospensione cautelare era stato proposto a mezzo di avvocato non Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione di un Consigliere della Sezione Disciplinare

    Il procedimento che si svolge innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, come il procedimento disciplinare che si svolgeva innanzi al Consiglio dell’Ordine, ha natura amministrativa e non vige quindi il principio della immutabilità del Giudice. Conseguentemente, non configura ipotesi di violazione di diritto di difesa né integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, giacché la nomina o la sostituzione di componenti il collegio decidente è aspetto irrilevante persino in sede strettamente giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 26 del 22 marzo 2022

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021.

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Ai sensi dell’art. 47, co.6 L. n. 247/2012 (già art. 22, co 6 RDL n. 1578/1933) ciò che conta, ai fini della previsione d’ineleggibilità (già incandidabilità), è la tornata elettorale, non già l’immediatezza delle elezioni sicché è tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico (già nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell’incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato) che rileva la causa d’ineleggibilità (già d’incandidabilità).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi: l’annullamento per incandidabilità o ineleggibilità non dà luogo a elezioni suppletive

    Ogni conseguenza derivante dalla dichiarazione di ineleggibilità/incandidabilità spetta al COA che, ai sensi dell’art. 16 L. 113/17, dovrà provvedervi nei trenta giorni successivi. Infatti, l’ineleggibilità di alcuni soltanto dei consiglieri eletti non comporta la nullità dell’intero procedimento elettorale, giacché il reclamo previsto dall’art. 28, comma dodicesimo, della legge n. 247 del 2012 non deve avere necessariamente ad oggetto l’illegittimità dell’intero procedimento elettorale, potendo essere volto anche a far valere cause d’ineleggibilità o incompatibilità di singoli candidati, il cui accertamento, destinato a ripercuotersi esclusivamente sull’idoneità degli stessi all’assunzione o alla conservazione della carica di consigliere, non impone la rinnovazione delle elezioni, a meno che non comporti una significativa alterazione del risultato elettorale, determinando la cessazione dalla carica di un numero di componenti del consiglio superiore alla metà, e quindi, ai sensi dell’art. 28, comma ottavo, della legge n. 247 del 2012, la decadenza dell’intero consiglio. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, opera infatti l’art. 16 della legge n. 113 del 2017, il quale, prevedendo che «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti», detta una disciplina applicabile ad ogni ipotesi d’impedimento a ricoprire l’ufficio, che esclude la possibilità di distinguere tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità, rendendo quindi superfluo il ricorso ad elezioni suppletive.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Gli avvocati componenti delle Commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine nelle lezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto, giacchè il citato divieto (art. 47, comma 6 della legge 247/2012) copre sempre l’intera tornata elettorale successiva alla cessazione dell’incarico, anche se svolta a distanza di anni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Elezioni forensi e ineleggibilità degli ex commissari d’esame

    Ai sensi dell’art. 47 L.247/2012 (già art. 22, co. 6, RDL n. 1578/1933) l’avvocato che abbia svolto la funzione di commissario per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è incandidabile/ineleggibile come Consigliere dell’Ordine alle prime elezioni immediatamente successive alla cessazione della predetta funzione (a pena di decadenza dalla carica elettiva eventualmente acquisita in violazione di tale regola, e conseguente applicazione dell’art. 6 L.113/2017, che stabilisce il subentro del primo dei non eletti). La ratio della disposizione deve ricercarsi nella volontà del legislatore di contrastare ogni possibilità per i commissari di esame di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso da utilizzare poi in sede di elezioni del Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Il Commissario d’esami da avvocato non può candidarsi alle elezioni forensi immediatamente successive

    In tema di elezioni degli avvocati nei Consigli dell’ordine forense, l’art. 47, comma 6 della L. n. 247/2012 si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato dalla lettura sistematica, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022

  • Non è incostituzionale, ma anzi ragionevole, il divieto di candidarsi alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell’incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 6, della legge n. 247/2012 in riferimento agli artt. 2,3 e 51 commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui rimuove l’impedimento all’elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto. La preclusione alla candidatura, quindi, per le distinte tornate elettorali previste per i Consigli dell’ordine forense da un lato, e per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dall’altro, non riguarda un periodo né temporalmente indeterminato né, in sé, eccessivo o irragionevole, poiché il divieto normativo si riferisce soltanto alle elezioni immediatamente successive allo svolgimento dell’incarico di componenti delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato. D’altra parte, l’avere il legislatore coerentemente stabilito un divieto reciproco per gli avvocati, tra l’espletamento dell’ufficio di componente le commissioni d’esame e la partecipazione ai suddetti organismi, chiaramente denota una scelta – discrezionale, ma non certo priva di una intrinseca ragionevolezza- di separazione funzionale, intesa ad impedire possibili commistioni di attribuzioni reputate non opportune, secondo una prospettiva di trasparenza amministrativa e di efficienza gestionale perfettamente in linea con i valori espressi al riguardo dalla Carta fondamentale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 22 marzo 2022