Gli istituti dell’astensione e della ricusazione (art. 51 e 52 c.p.c.) sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 […]