Autore: admin

  • Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

    Atteso che, ai sensi dell’art. 30 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →, l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che (come nella specie) abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

  • Sospensione per l’avvocato che si appropri indebitamente di somme della Procedura

    L’appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal Giudice, quindi con approfittamento della funzione pubblica, costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l’immagine della professione forense (Nel caso di specie, il professionista delegato era stato condannato in via definitiva per essersi appropriato di somme della procedura esecutiva -circa 175mila euro- senza l’autorizzazione del giudice. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’impugnazione proposta avverso la decisione con cui il CDD aveva irrogato all’incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 117 del 22 maggio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 109.

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022

    NOTA:
    Con la pronuncia di cui in massima, il CNF dà continuità al principio recentemente affermato da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021, che per prima si era motivatamente discostata dall’orientamento in base al quale “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).

  • Il CNF è giudice di merito e di legittimità

    Il giudizio promosso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso le decisioni dei locali consigli non rappresenta un giudizio di mera legittimità, estendendosi anche agli aspetti di merito che interessano il provvedimento censurato. Di talché, nulla impedisce al predetto Consiglio di prendere in esame nella sua interezza l’intera documentazione prodotta nel corso del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.

  • “Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” e “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, ovvero quando dal giudice disciplinare sia reputata indispensabile l’acquisizione di elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il Giudice disciplinare ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 59 del 13 maggio 2022

  • Sospensione per l’avvocato che renda falsa testimonianza

    L’avvocato che si presti, anche se senza corrispettivo, a rendere in giudizio una falsa testimonianza lede in modo grave i principi di dignità, probità e decoro che sottendono l’esercizio dell’attività forense, permanendo il giudizio di gravità anche qualora la falsa testimonianza sia resa dall’avvocato non nell’ambito professionale ma quale privato cittadino, in quanto i valori di probità, dignità e decoro devono costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio dell’attività forense ma anche nella dimensione privata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 58 del 13 maggio 2022

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso)

    In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 58 del 13 maggio 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021.
    Sull’ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
    Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena (che in sede penale costituisce conseguenza della scelta del rito e dell’incensuratezza), nonché dell’amnistia e dell’indulto, cfr. infine Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”

    In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 58 del 13 maggio 2022

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 58 del 13 maggio 2022