In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che non tutti i comportamenti richiesti mediante corruzione erano poi stati effettivamente tenuti dal corrotto). Consiglio Nazionale Forense (pres. […]