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  • UTILIZZABILITA’ NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELLE FONTI DI PROVA FORMATE IN SEDE PENALE –PRESUPPOSTI E LIMITI

    Gli atti dell’indagine penale, regolarmente acquisiti al fascicolo disciplinare, ben possono essere utilizzati dal Giudice disciplinare nella formazione del proprio libero convincimento e ciò, in assenza di contestazioni da parte dell’incolpato, quand’anche formati in violazione delle regole procedimentali che sovrintendono l’acquisizione della prova in sede penale, purché tale acquisizione sia avvenuta nel rispetto di norme imperative o in modo conforme all’ordine pubblico o al buon costume.
    (In applicazione del principio di cui in massima la Sezione, in assenza di eccezione da parte dell’incolpato, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura della Repubblica prima del decreto autorizzativo del G.I.P.)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Ausiello), decisione n. 7 del 16 febbraio 2023

  • Sanzione deontologica attenuata dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato

    Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 186 del 21 ottobre 2022

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 186 del 21 ottobre 2022

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre il termine di cui all’art. 61 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 185 del 21 ottobre 2022

  • Procedimento disciplinare: l’omessa sottoscrizione della decisione da parte del Presidente, senza menzione dell’impedimento a sottoscrivere e della natura di esso

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa. Eccezionalmente, per il combinato disposto dell’art. 132 cpc e dell’art. 51 r.d. n. 37/1934, è riconosciuta la validità della decisione sottoscritta dal solo consigliere relatore, purché prima della sottoscrizione sia fatta esplicita menzione dell’impedimento del presidente e della natura dello stesso (Nella specie, la decisione disciplinare non era stata sottoscritta dal presidente, in quanto medio tempore deceduto, ma nel provvedimento stesso non veniva dato atto di tale impedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato la nullità della decisione disciplinare, nel contempo disponendo la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per gli adempimenti di competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 184 del 21 ottobre 2022
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 1 ottobre 1996, n. 116 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), decisione del 3 aprile 1989, n. 66.

  • Approvazione del capo di incolpazione e della citazione a giudizio dell’incolpato: la partecipazione del Consigliere Istruttore alla delibera della Sezione CDD vizia l’intero procedimento

    Conclusa la fase istruttoria preliminare, la Sezione CDD competente per il procedimento disciplinare delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione e quindi la citazione a giudizio dell’incolpato senza la presenza del Consigliere Istruttore responsabile della fase preprocedimentale (artt. 16 co. 2 e 18 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di invalidità della delibera stessa e di tutto il successivo procedimento disciplinare (Nel caso di specie, il consigliere istruttore aveva partecipato alla delibera della Sezione CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare e quindi rimesso il procedimento al CDD medesimo per quanto di competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 183 del 21 ottobre 2022

  • VIOLAZIONE ART. 30 CDF

    L’Avvocato che, privo di qualsiasi titolo giustificativo, si appropria di somme di denaro delle parti assistite commette illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 30 CDFArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo → (già art. 44 CDFArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo → previgente), indipendentemente dal fatto che tale condotta venga perseguita in sede penale o civile.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 64 del 16 maggio 2022

  • INADEMPIMENTO DEL MANDATO PROFESSIONALE

    La sistematica assenza dalle udienze del difensore di fiducia, non rispondente ad una strategia difensiva, che dovrebbe essere comunque comunicata e concordata con il cliente, costituisce grave inadempimento del mandato professionale.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 63 del 16 maggio 2022

  • NATURA ACCUSATORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

    Ai fini della irrogazione della sanzione è compito del Giudice disciplinare accertare la sussistenza dell’illecito deontologico contestato all’incolpato, il quale non è gravato dall’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare specificamente gli addebiti che gli vengono mossi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 62 del 16 maggio 2022

  • La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF stabilizza la sanzione irrogata dal CDD

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro (Nel caso di specie, l’incolpato era stato nelle more cancellato dall’albo per sopravvenuta incompatibilità professionale a causa della sua assunzione quale lavoratore subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio di impugnazione e conseguente stabilizzazione della sanzione. Inoltre, trattandosi di avvertimento, è stato altresì escluso, ad abundantiam, che perdurasse comunque in capo al ricorrente un interesse alla decisione sul merito, in quanto sanzione priva di conseguenze anche per il caso di eventuale futura reiscrizione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.