L’eventuale nullità civilistica del patto di quota lite (nella specie, per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dal terzo comma dell’art. 2233 c.c.) non rileva in sede disciplinare, ove oggetto di valutazione è il comportamento del professionista, al fine di valutarne la correttezza dal punto di vista deontologico e non l’efficacia e/o opponibilità dell’accordo.
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La transazione col cliente, così come la rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
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Ricusazione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina – Delibera di rigetto – Impugnazione innanzi al CNF – Decisione – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione – Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, anche dopo la previsione di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento CNF n. 2 del 2014, che consente l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense dell’ordinanza che decide sulla ricusazione di un membro del Consiglio distrettuale di disciplina, quale ulteriore strumento di garanzia del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento reso sull’istanza di ricusazione, difettando quest’ultimo del requisito della definitività, atteso che l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività da lui spiegata, e quindi in motivo di gravame della sentenza da lui (o col suo concorso) emessa.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36671 del 14 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme Cass. nn. 41991/2021, 1932/2015, 5503/2004, 17636/2003. -
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
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Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice
Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina ha natura amministrativa (come del resto quello avanti ai COA) di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, con conseguente inapplicabilità degli artt. 111 e 112 Cost, il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale (art. 51 cpc). A tacere del fatto che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 n. 1 c.p.c. determina la nullità del provvedimento ciò nonostante emesso, solo ove il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, ogni altra ipotesi dovendo essere fatta valere semmai come motivo di ricusazione (nella specie non proposta).
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Procedimento disciplinare: il Consigliere istruttore è sostituito solo a partire dalla decisione di citazione a giudizio dell’incolpato
Ai sensi dell’art. 16, co. 2, del Reg. CNF n. 2/2014, in relazione all’art. 18, comma 2, dello stesso Regolamento, nel periodo intercorrente tra la decisione di approvazione del capo di incolpazione e la decisione di citazione a giudizio dell’incolpato, il Consigliere istruttore deve essere temporaneamente sostituito solo nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 2, rimanendo in carica (e dunque rientrando a far parte della sezione) per gli ulteriori adempimenti intermedi fino alla decisione di archiviazione/citazione a giudizio dell’incolpato. Solo in tale momento, con l’avvio vero e proprio del dibattimento, la sostituzione del Consigliere istruttore diviene definitiva.
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Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare
Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020. -
Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem
La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021. -
Le sanzioni disciplinari hanno natura e sostanza amministrativa
Le sanzioni disciplinari, che hanno natura e sostanza affatto penale bensì amministrativa, svolgono una importante funzione inibitoria, a tutela sia degli utenti del servizio reso dal professionista, sia del prestigio dell’ente di appartenenza.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cappabianca, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018.