Autore: admin

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022

  • Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare irrogata all’incolpato dal Consiglio territoriale, ma successivamente assolto con formula piena in sede penale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 186 del 25 ottobre 2021.
    Sulla diversa ipotesi di assoluzione in sede penale “perché il fatto non costituisce reato”, cfr. Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.
    Sull’ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
    Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena, nonché dell’amnistia e dell’indulto, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.

  • La prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

    La decorrenza del termine perentorio posto dall’art. 297 c.p.c. per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso (nella specie, per pregiudizialità penale) presuppone che il processo pregiudiziale sia stato definito con sentenza passata in giudicato; pertanto, sicché l’inosservanza di detto termine non può essere invocata nel diverso caso in cui il procedimento disciplinare sia stato “riattivato” prima di tale momento dal COA con atto di “ripresa” che non è soggetto a termini di decadenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.

  • Consiglio dell’Ordine: gli astenuti non concorrono alla determinazione del quorum deliberativo

    Ai sensi dell’art. 28, co. 11, L. n. 247/2012, per la validità delle riunioni del Consiglio dell’Ordine è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi Consiglieri (quorum costitutivo), e per la validità delle relative deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti (quorum deliberativo), tra i quali ultimi tuttavia non si computano gli astenuti ma i soli votanti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Di Marzio), SS.UU, sentenza n. 35463 del 19 novembre 2021.

  • Non basta querelare o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione

    La pendenza di giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 122 del 17 luglio 2020.

  • Sono valide le delibere assunte con la partecipazione di Consiglieri poi dichiarati ab origine ineleggibili

    Le delibere assunte con la partecipazione di Consiglieri poi dichiarati ab origine ineleggibili, non sono invalide per il superiore principio di conservazione degli atti giuridici, e le necessarie esigenze di certezza del diritto (Nella specie trattavasi della delibera con cui il COA si determinava ad impugnare al CNF la decisione del CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

  • Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare

    Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato). Il difetto del predetto atto deliberativo – o, comunque, il mancato deposito dello stesso – costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022

  • Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non presuppone il conferimento della procura ad litem

    Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 218 del 25 novembre 2022

  • La tipizzazione dell’illecito deontologico è solo “tendenziale”

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 218 del 25 novembre 2022

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 217 dell’11 novembre 2022