Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.
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L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà e lede l’immagine dell’intera classe forense
La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso, giacché è obbligo posto non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità dell’intera classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 86. -
L’avvocato ha l’obbligo di emettere la fattura anche se non richiesta dal cliente
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. Qui non trova infatti applicazione l’art. 22 D.P.R. n. 633/1972 o “Testo Unico Iva”, che, nell’escludere l’obbligatorietà dall’emissione della fattura laddove quest’ultima non sia stata “richiesta dal cliente”, si riferisce ad operazioni relative al “Commercio al minuto” tra le quali non è annoverata l’opera professionale prestata dall’avvocato, per il quale, invece, l’obbligo di fatturazione discende dall’art. 21 del succitato D.p.r. e va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo – quando, cioè, la sua prestazione professionale si considera “effettuata” (ex art. 6 del T.U. cit.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022
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I limiti deontologici del c.d. palmario
Il palmario non costituisce un atto di liberalità, ma una vera e propria componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite, la cui pattuizione è generalmente ammessa e considerata lecita purché dotata di forma scritta e comunque contenuta entro limiti ragionevoli e altresì giustificata dal risultato conseguito. E trattandosi di compenso, ancorché di natura premiante, anche il palmario soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, con conseguente violazione, in mancanza di tale adempimento, del precetto di cui al combinato disposto degli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 co. 3 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022
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Illecito permanente: la decisione di primo grado determina il dies a quo “alternativo” per evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’azione disciplinare
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve in ogni caso essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022. -
L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito dal contrario e più risalente orientamento (secondo cui l’illecito in parola avrebbe natura istantanea), per aderire quindi alla giurisprudenza più recente (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 106 del 25 giugno 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021). -
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Procedimento disciplinare: le notifiche e comunicazioni PEC del CDD non richiedono relata e attestazione di conformità
Il Consiglio distrettuale di disciplina ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità).
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.