L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva (art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →). In particolare, detta riserva deve essere espressa e chiara, sicché non sono a tal fine idonee frasi equivoche o generiche (Nel caso di specie, l’invio della relativa parcella era accompagnato dall’avviso che, in caso di mancato pagamento, il cliente sarebbe andato incontro all’”aggravio di ulteriori costi”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che tale avviso non costituisse riserva ex art. 29 cdf, ma si riferisse invece alle spese di un eventuale recupero giudiziale del credito).
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L’omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare
La semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati.
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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Il mero errore materiale non inficia la delibera disciplinare
Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale (nella specie, la data di nascita dell’incolpato), ove non sia tale da pregiudicare l’intelligibilità della delibera stessa, ossia non costituisca lesione del diritto di difesa (come nella specie).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14 (erronea indicazione del numero del procedimento), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306 (nome di battesimo dell’incolpato), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), ordinanza del 23 marzo 2016, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25 (erronea indicazione della data della decisione disciplinare), Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Italia, rel. Italia), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Grimaldi), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Vermiglio), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Equizi), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77, Consiglio Nazionale Forense (pres. Galati, rel. Zurlo), sentenza del 29 marzo 2000, n. 21. -
Decisione disciplinare del CDD: il termine per il deposito della motivazione è ordinatorio
In tema di procedimento disciplinare avanti al CDD, il termine per il deposito delle motivazioni (art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
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La riqualificazione del capo di incolpazione non vìola, di per sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere omissivo – Condotta permanente o continuata – Decorrenza del termine – Cessazione della condotta – Fattispecie – Mancato compimento di atti inerenti al mandato – Dies a quo – Revoca del mandato
In caso di condotta omissiva protratta nel tempo e che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata. Qualora, pertanto, la condotta disciplinarmente rilevante si inveri nel mancato compimento di atti inerenti al mandato, il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 51 RDL 1578/33 va individuato in coincidenza con la revoca del mandato da parte del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 276 del 31 dicembre 2022
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Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.
Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 276 del 31 dicembre 2022
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Illecito permanente: la decisione di primo grado determina il dies a quo “alternativo” per evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’azione disciplinare
Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve in ogni caso essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 275 del 31 dicembre 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022. -
Elezioni CDD: il dies a quo per proporre reclamo al CNF e l’individuazione del relativo termine decadenziale
Il dies a quo dal quale calcolare il termine per proporre reclamo avverso le elezioni dei componenti il CDD va individuato nella pubblicazione dei risultati dello scrutinio sul sito istituzionale del Coa. Per quanto riguarda il relativo termine decadenziale, nel silenzio della legge primaria e del Regolamento CNF, deve allora farsi applicazione della disciplina generale, quindi può ben sovvenire l’art. 130 CPA che, al comma 3, individua in 10 gg. il termine perentorio per impugnare l’atto di conclusione del procedimento elettorale. Inoltre, trattandosi di provvedimento amministrativo, ove se ne denunci la violazione di legge, il termine per proporre il relativo reclamo risulta assoggettato ai sensi dell’art. 29 CPA quanto meno al termine di decadenza di sessanta giorni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023