In tema di procedimento disciplinare avanti al CDD, il termine per il deposito delle motivazioni (art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
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Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale
Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, per uno degli illeciti commessi dall’incolpato si era compiuta la prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato, anche nella sua durata, la sanzione della sospensione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 56/2025, CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018; in sede di Legittimità cfr. Cass. n. 20383/2021 la quale ha così rivisto il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza Cass. n. 2506/2020. -
Recupero crediti: il compenso professionale non può essere la cessione del credito stesso, in tutto o in parte
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 1261 cc, si renda cessionario di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano la sua attività, trattandosi di condotta contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonea di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso avvocato, sia l’immagine dell’intera classe forense (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affermato di aver incassato il compenso dal proprio cliente -che già trovavasi in stato di decozione e poi in effetti dichiarato fallito- mediante la cessione del credito recuperato per conto del cliente stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
NOTA
Con specifico riferimento al divieto di patto di quota lite, cfr. gli artt. 25 co. 2 cdf e 13 co. 4 L. n. 247/2012. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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La rilevanza in sede disciplinare delle emergenze istruttorie penali non è esclusa dal fatto che il processo penale stesso sia ancora pendente
In relazione alla generale eccezione di presunzione di non colpevolezza è indubbio che eventuali procedimenti penali che abbiano ad oggetto le medesime condotte di cui l’incolpato è chiamato a rispondere anche deontologicamente non possono fare stato finché non passano in giudicato, ma ciò non vuol dire che il giudice della deontologia non possa avvalersi del risultato delle emergenze istruttorie del procedimento penale per fondare la propria decisione (Nel caso di specie, il CDD aveva sanzionato l’incolpato sulla scorta delle prove raccolte nel corso del processo penale, ancora in corso al momento della decisione disciplinare. Peraltro, nelle more del giudizio di gravame dinanzi al CNF, sopravveniva altresì il giudicato penale di condanna).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale
Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale a carico dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta
Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare, financo punibile con la sanzione massima della radiazione, il comportamento dell’avvocato che sia coinvolto in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla commissione dei plurimi reati di bancarotta, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdf) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso. In particolare, il termine di prescrizione di dette condotte decorre dal momento in cui detti comportamenti cessano comunque di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli e, al più tardi, fino alla data di dichiarazione del fallimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce (anche) illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione stessa (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
NOTA
Per il medesimo principio, affermato con riferimento all’omessa fatturazione, cfr. CNF n. 182/2025, CNF n. 162/2025, CNF n. 62/2025. -
Suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti costituisce illecito istantaneo
La violazione dell’art. 23 co. 6 cdf (secondo cui l’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti) costituisce illecito disciplinare istantaneo ai fini del dies a quo prescrizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025