Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.
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L’impugnazione della delibera di cancellazione dall’albo va proposta entro 60 giorni
E’ inammissibile in quanto tardivo l’impugnazione al CNF proposta oltre il termine di legge, che -in quanto perentorio- non può essere prorogato, sospeso o interrotto, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati, proposta oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 17, co. 14, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 3 novembre 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 58/2024. -
Il COA può disporre la cancellazione amministrativa dell’iscritto condannato con sentenza penale irrevocabile, senza attendere l’esito del procedimento disciplinare dinanzi al CDD
Il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d’ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), e ciò a prescindere dall’eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare, giacché il divieto di cui agli artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’albo o registro (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 3 novembre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 229/2024, CNF n. 50/2023. -
[importante] Procedimento disciplinare: la mancata audizione dell’iscritto nella fase preliminare e in quella dibattimentale
In tema di procedimento disciplinare, nel caso di mancata audizione dell’iscritto che ne faccia richiesta, occorre distinguere tra due ipotesi distinte: 1) nella fase preliminare, l’audizione non è necessaria e, anche nell’ipotesi in cui fosse richiesta, ma non concessa, il suo difetto non determina la nullità del provvedimento; 2) nel corso della fase dibattimentale, l’audizione dell’incolpato, che ne faccia richiesta o vi acconsenta, è indispensabile per il legittimo svolgimento del procedimento disciplinare, con la conseguenza che la sua mancanza determina la nullità insanabile della decisione per violazione di prescrizioni di legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
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Procedimento disciplinare: l’addebito va circostanziato con l’atto di approvazione del capo di incolpazione
Nell’ambito del procedimento disciplinato dal Regolamento CNF n. 2 del 2014, con l’approvazione del capo di incolpazione l’organo di disciplina deve, per la prima volta, comunicare all’iscritto “l’enunciazione … dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate” (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento). Con la successiva citazione a giudizio, poi, l’onere di specificazione della condotta contestata viene reso più stringente, prevedendosi che il CDD indichi “…in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate” (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento). Dopo la comunicazione dell’approvazione del capo di incolpazione, l’iscritto può esercitare il proprio diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e avendo la facoltà di depositare memorie e documenti e di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese (art. 17, comma 2, n. 2, lettere a, b e c, del Regolamento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
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Richiamo verbale: dopo la fase preliminare presuppone presuppone la notifica del capo di incolpazione e della citazione a giudizio
Il richiamo verbale pronunciato dopo la fase istruttoria preliminare ovvero quando il procedimento disciplinare sia stato assegnato alla sezione CDD presuppone la notifica del capo di incolpazione e la citazione per l’udienza dibattimentale, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa dell’iscritto, che solo in tal modo avrebbe potuto ricevere l’enunciazione dettagliata dei fatti addebitati e l’indicazione puntuale delle norme violate, così da poter depositare memorie difensive e chiedere di essere sentita dal consigliere istruttore, non essendo all’uopo sufficiente la mera e sola comunicazione dell’esposto disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
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L’impugnazione del richiamo verbale
Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 303 del 24 ottobre 2025
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La prosecuzione dell’attività professionale nonostante la revoca del mandato e comunque contro la volontà dell’ex cliente
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nonostante la revoca del mandato, continui a svolgere attività professionale all’insaputa dell’ex cliente (Nel caso di specie, dopo la revoca del mandato, l’avvocato aveva depositato una istanza di anticipazione d’udienza ed aveva altresì omesso di informare l’ex cliente di aver ricevuto la notifica della sentenza di controparte con conseguente vano decorso del termine breve per la relativa impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 302 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Cass. n. 2755/2019, CNF n. 167/2018, CNF n. 56/2018.
Con specifico riferimento all’obbligo dell’avvocato revocato di continuare ad informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli, fino al subentro del nuovo difensore (art. 32 co. 5 cdfArt. 32 cdf – Rinuncia al mandatoL’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un con…Leggi il testo completo →), cfr. CNF n. 237/2023, CNF n. 127/2023, CNF n. 7/2019, CNF n. 388/2016. -
Procedimento disciplinare dinanzi al CNF: l’audizione personale dell’incolpato
In tema di procedimento disciplinare, nel giudizio dinanzi al CNF è sempre consentita l’audizione personale atteso che la parte, per legge, ha facoltà di partecipare all’udienza e di essere sentito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 302 del 24 ottobre 2025
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Sospeso disciplinarmente l’avvocato tutore che si appropri indebitamente di ingenti somme dell’interdetto
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, che lede enormemente l’immagine della professione forense, il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva sottratto circa 300.000 euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione per quattro anni).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Consales), sentenza n. 301 del 24 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 168/2025, CNF n. 120/2025, CNF n. 109/2025, CNF n. 26/2025, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020 (appropriazioni indebite), nonché CNF n. 125/2024 (acquisto a prezzo vile di un immobile del beneficiario) e CNF n. 45/2023 (modifica fraudolenta a favore proprio o di terzi compiacenti quale beneficiario della polizza vita del beneficiario).