Autore: admin

  • Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 cdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi. Conseguentemente, l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente (art. 25 cdf) non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività effettivamente svolta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 249 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 144/2025, CNF n. 80/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.

  • Illecito l’accordo che attribuisca all’avvocato l’integrale compenso anche nel caso di revoca medio tempore dell’incarico professionale

    Quand’anche ritenuto lecito dal punto di vista civilistico, ha comunque rilevanza disciplinare l’accordo sul compenso professionale che riconosca all’avvocato il diritto ad ottenere dal cliente l’intero corrispettivo anche in caso di revoca medio tempore dell’incarico, giacché tale previsione contrattuale si pone in evidente contrasto sia col principio cardine di adeguatezza e di proporzionalità del compenso rispetto all’attività svolta, da cui invece prescinde del tutto, sia col principio di probità e correttezza nei confronti del cliente, che vede compromessa la propria libertà di revoca del mandato, resa particolarmente onerosa (Nel caso di specie, l’accordo prevedeva un compenso di € 70.000 oltre accessori da corrispondersi “senza ritardo all’atto della conclusione dell’incarico e, in ogni caso, all’atto della sua cessazione per qualsivoglia causa”. Tuttavia, il mandato veniva revocato prima che l’attività fosse portata a termine, ma il professionista richiedeva comunque al cliente l’intero importo, proprio in forza della menzionata clausola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della sospensione minima irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 249 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 153/2020.

  • [importante] Albo speciale dei “cassazionisti”: il vano decorso del termine di 90 giorni non consuma la potestà del Comitato di decidere sull’istanza

    A differenza di quanto previsto con riferimento alle istanze aventi ad oggetto gli Albi tenuti dai Consigli territoriali (art. 17 co. 7 L. n. 247/2012), la legge professionale (cfr. art. 22 L. n. 247/2012) nulla espressamente dispone con riferimento al silenzio serbato dal Comitato per la tenuta dell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 6 co. 2 dlgs C.p.S. n. 597/1947) per l’adozione dei relativi provvedimenti. Ciononostante, in base ai principi generali in materia di natura ed effetti del silenzio della pubblica amministrazione, deve ritenersi che, qualora il Comitato non abbia provveduto sull’istanza di iscrizione entro il termine di 90 giorni (cfr. circolare CNF n. 10-C-2008 del 14 marzo 2008), l’interessato possa proporre ricorso al CNF entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, a pena di inammissibilità(1). Tuttavia, poiché l’inutile decorso del citato termine di 90 giorni non fa venire meno il potere del Comitato di provvedere in merito all’istanza dell’interessato (trattandosi di inerzia riconducibile alla categoria generale del silenzio inadempimento), allorché il Comitato abbia successivamente -ancorché tadivamente- provveduto sulla domanda di iscrizione all’albo cassazionisti, l’eventuale impugnazione medio tempore proposta va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse(2). (Nel caso di specie, l’interessato aveva proposto tempestiva impugnazione avverso il silenzio del Comitato, il quale tuttavia successivamente provvedeva sull’istanza, rigettandola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato improcedibile il ricorso, dando peraltro atto che l’interessato aveva altresì proposto autonoma, ulteriore impugnazione -sub judice- avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di iscrizione all’albo cassazionisti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 248 del 15 settembre 2025

    NOTE
    (1) In senso conforme, CNF n. 156/2018, CNF n. 30/2018.
    (2) In senso conforme, CNF n. 133/2009.

  • Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Incertezza sui fatti contestati – Decisione – Nullità.

    La generica e vaga esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa; infatti, anche se la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, è comunque necessario che, con la lettura della incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli (Nella specie la contestazione era talmente vaga da non consentire la individuazione di quali fossero le condotte illecite attribuite al professionista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 247 del 11 settembre 2025

    NOTA:
    Esattamente in termini, CNF n. 118/2005.

  • I fondamentali princìpi della deontologia

    I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

  • Appropriazione indebita: la ludopatia non scrimina l’illecito deontologico

    La riferibilità di un atto alla sfera di volontà di un soggetto (cd. suitas) può essere messa in discussione in presenza di conclamate patologie di tipo psichiatrico che facciano gravemente scemare l’attitudine a rendersi conto della natura e delle conseguenze dei propri atti e del contesto ambientale e relazionale in cui essi vengono ad incidere ovvero la capacità di dominio delle proprie emozioni. Pertanto, la ludopatia, l’alcolismo o la tossicodipendenza – pur essendo fenomeni di grave impatto sociale ed economico, con gravi risvolti di natura psicologica – non rappresentano necessariamente incapacità naturale a meno che non siano collegati ad una patologia psichiatrica, da provarsi mediante accertamenti medici obiettivi, i quali non possono quindi basarsi sulla mera anamnesi del paziente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

  • In sede di gravame dinanzi al CNF vale il principio “tantum devolutum quantum appellatum”

    Fatte salve le questioni rilevabili d’ufficio, il perimetro cognitivo del CNF quale Giudice di appello è circoscritto alle censure mosse nell’impugnazione e la disamina di esse va svolta in funzione del grado di specificità e puntualità delle stesse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

  • I presupposti per la sospensione cautelare delle sentenze del CNF

    La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità.

    Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Dell’Utri), SS.UU., ordinanza n. 31004 del 26 novembre 2025

  • La Cassazione non valuta il merito delle decisioni CNF, ma congruità, adeguatezza e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Federici), SS.UU., ordinanza n. 32824 del 16 dicembre 2025

  • Uso di un documento falso: il dies a quo prescrizionale

    La prescrizione dell’azione disciplinare in materia di utilizzo di un documento falso (art. 50 cdf) decorre dalla cessazione della permanenza dell’illecito, che coincide con il momento in cui il professionista cessa di utilizzare il documento, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza che ne accerti e dichiari la falsità.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Federici), SS.UU., ordinanza n. 32824 del 16 dicembre 2025