Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, anche senza finalità corruttive ma nell’ambito di un rapporto di stretta confidenzialità e affettività tra le parti, conceda un prestito di denaro al magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdf, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
Autore: admin
-
La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 c.d.f., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale (Nel caso di specie, dall’istruttoria esperita in sede penale era peraltro risultato che l’incolpata aveva telefonato al magistrato di una propria causa e con cui aveva una relazione sentimentale, avanzando una “richiesta di informazione e comunque di pronuncia favorevole”).
-
Conflitto di interessi: illecito assistere contemporaneamente il creditore procedente e il debitore esecutato
L’art. 24 cdf mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito, contemporaneamente, il creditore procedente e il debitore esecutato. In applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività forense per la durata di mesi quattro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025
-
Procedimento disciplinare: COA e CDD non hanno l’obbligo di rappresentare al segnalato/incolpato la facoltà di nominare un difensore di fiducia
Una volta acquisita la notizia di un (potenziale) illecito disciplinare, il COA trasmette gli atti al CDD e al Segnalato, invitando quest’ultimo a presentare deduzioni entro il termine di venti giorni (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014), senza tuttavia l’obbligo – né per il COA né per il CDD – di rappresentare la facoltà di nominare un difensore di fiducia (Nel caso di specie, peraltro, pur in difetto di espressa previsione normativa che la imponesse, la comunicazione di avvio dell’istruttoria preliminare ex art. 16 del Reg. n. 2/2014 in realtà conteneva l’inciso “…è Vostra facoltà essere assistiti nel procedimento da un difensore…”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 279 del 6 ottobre 2025
NOTA
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini. -
Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice
La violazione dell’art. 53 cdf, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, la sentenza conteneva il refuso “parte da spostare dopo quella sull’art. 1232 o anche da eliminare del tutto ??????????????????????”, che l’avvocato aveva qualificato come un appunto dimenticato nel provvedimento e indice del fatto che la motivazione fosse stata concordata con un soggetto esterno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025
-
Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la sentenza definendola frutto di “uno schema di pensiero … tipicamente marxista-leninista……”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025
-
Espressioni offensive o sconvenienti: l’illecito è istantaneo
Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, l’illecito di cui all’art. 52 cdf ha natura istantanea, giacché si consuma col fatto stesso dell’esternazione delle espressioni offensive o sconvenienti (Nella specie trattavasi di frasi contenute nell’atto d’appello e riferite al giudice di prime cure).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 311/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023 e, in sede di legittimità, da ultimo, Cass. SSUU n. 6549/2025.
Tuttavia, la pubblicazione di un articolo su un sito web ovvero di un post sui social che rivesta rilievo disciplinare costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizionale va individuato nel giorno in cui il contenuto sia eventualmente rimosso (CNF n. 214/2024). -
L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 6 ottobre 2025
-
Sulla rilevanza disciplinare dell’autocertificazione falsa
Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che sottoscriva una inveritiera autocertificazione ex art. 76 DPR n. 445/2000 (nella specie, falsa attestazione circa l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti disciplinari nel quinquennio antecedente), e ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta stessa (art. 483 c.p.), nonché dal fatto che il modulo di dichiarazione, mancante della sola sottoscrizione, fosse precompilato da terzi (ufficio destinatario, propri collaboratori, ecc.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 274 del 6 ottobre 2025
-
Dalla sospensione disciplinare va detratta la durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione
La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione ex art. 54 co. 4 L. n. 247/2012 e art. 29 co. 1 lett. c Reg. CNF n. 2/2014 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua, giacché il CDD, nel determinare il periodo di sospensione disciplinare, non aveva scomputato la durata dell’interdizione dall’esercizio della professione disposta in sede penale dal GIP).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 273 del 24 settembre 2025
NOTA
Sulla differente ipotesi del c.d. presofferto, da scomputarsi in sede esecutiva ossia da parte del COA, cfr. l’art. 62 co. 8 L. n. 247/2012 e l’art. 35 co. 6 Reg. CNF n. 2/2014.