La scelta della sanzione disciplinare più opportuna è rimessa al giudice della deontologia in base all’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, costituendo la determinazione della sanzione adeguata una mera valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
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Procedimento disciplinare: la modifica del capo di incolpazione
Qualora il CDD ritenga opportuno modificare il capo di incolpazione, occorrerà provvedere a tutti gli adempimenti formali previsti (delibera di approvazione/integrazione del capo di incolpazione, comunicazione all’interessato e così via)(1), ma la violazione del principio di corrispondenza viene comunque esclusa qualora:
- il fatto posto a base della decisione non abbia il carattere di eterogeneità rispetto a quello contestato, per cui la nullità del procedimento per difetto di specificità della contestazione sussiste solo quando vi sia incertezza sui fatti contestati, con conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese(2);
- la modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determini alcuna lesione del diritto di difesa, ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando – il “nomen juris” o la rubrica dell’infrazione contestata(3).
NOTE
- In senso conforme, per tutte, CNF 248/2018.
- In senso conforme, per tutte, CNF 332/2023.
- In senso conforme, per tutte, CNF 240/2023.
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Procedimento disciplinare – Modificazione capo d’incolpazione – Ammissibilità – Deliberazione del consiglio per l’apertura del procedimento disciplinare con un nuovo capo d’incolpazione – Necessità – Sussiste.
È ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento), è necessaria una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione, che deve essere comunicata all’incolpato, a pena di nullità.
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La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali
La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando quindi il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione.
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Prescrizione dell’azione disciplinare: la formazione e l’uso di falsi atti giudiziari costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
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La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.
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Nuovo articolo 25 bis cdf (con tabella di confronto)
Nuovo testo Vecchio testo Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso. Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso 1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle societa’ disciplinate dal testo unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione. 1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti. 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti di cui al comma 1, siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita’ della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 3. Il divieto di cui al primo comma e l’obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo. 4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento 3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. -
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Il termine per il deposito della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non presuppone il conferimento della procura ad litem
Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025