Fatte salve le questioni rilevabili d’ufficio, il perimetro cognitivo del CNF quale Giudice di appello è circoscritto alle censure mosse nell’impugnazione e la disamina di esse va svolta in funzione del grado di specificità e puntualità delle stesse.
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I presupposti per la sospensione cautelare delle sentenze del CNF
La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità.
Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Dell’Utri), SS.UU., ordinanza n. 31004 del 26 novembre 2025
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La Cassazione non valuta il merito delle decisioni CNF, ma congruità, adeguatezza e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale
Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Federici), SS.UU., ordinanza n. 32824 del 16 dicembre 2025
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Uso di un documento falso: il dies a quo prescrizionale
La prescrizione dell’azione disciplinare in materia di utilizzo di un documento falso (art. 50 cdf) decorre dalla cessazione della permanenza dell’illecito, che coincide con il momento in cui il professionista cessa di utilizzare il documento, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza che ne accerti e dichiari la falsità.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Federici), SS.UU., ordinanza n. 32824 del 16 dicembre 2025
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Ricorso in Cassazione: i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Dell’Utri), SS.UU., ordinanza n. 31004 del 26 novembre 2025
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Sospensione dell’esecutività della sentenza del CNF – Istanza contenuta nel ricorso alle Sezioni unite – Ammissibilità – Fondamento.
L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso la stessa, alle Sezioni unite della Corte di cassazione, purché abbia una propria autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l’art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.
Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Dell’Utri), SS.UU., ordinanza n. 31004 del 26 novembre 2025
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Ricorso in Cassazione: i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025
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La “restituzione” dei documenti al cliente implica un comportamento attivo
Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione se, di fatto, ne sia impedita la materiale apprensione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 394/2024, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021. -
L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf costituisce illecito deontologico permanente, il cui relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui il professionista ponga fine all’omissione, ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure – sollecitato in tal senso – opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 4840/2025, CNF n. 162/2025, CNF n. 145/2025. -
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 27072 del 9 ottobre 2025