Il requisito della “condotta irreprensibile” – previsto dall’art. 17, comma 1, lett. h), della l. n. 247 del 2012 tra quelli necessari per l’iscrizione all’albo degli avvocati – impone una considerazione delle condotte (anche afferenti alla vita privata) del richiedente improntata a un canone di necessaria gravità, funzionale alla valutazione dell’idoneità dell’interessato, sotto il profilo dell’onorabilità, a garantire l’affidabilità e il prestigio connessi allo svolgimento della professione forense, con la conseguenza che, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la mera condizione di imputato non è – di per sé – ostativa, essendo necessario quantomeno che l’accertamento della responsabilità penale si sia tradotto in una pronuncia di condanna, sia pure non definitiva.
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[importante] Avvocati degli enti pubblici: l’Ordinamento forense è lex specialis
In tema di avvocati degli Enti pubblici, la mancanza di esclusività nel senso di attività esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente di cui si è dipendente – in costanza di altra funzione di assistenza giuridico amministrativa – non consente l’iscrizione nell’Elenco speciale ovvero ne impone la cancellazione. Tale principio non subisce deroga dall’art. 1, co. 221, L. n. 208/2015 – cd Legge di stabilità 2016(*), che non si pone in termini di specialità nei confronti dell’art. 23 L. n. 247/2012, giacché è anzi quest’ultima disposizione che, afferendo all’ordinamento sezionale della professione forense, detta i criteri e le condizioni di validità per l’iscrizione negli Albi e negli Elenchi speciali degli Avvocati, ponendosi quale norma speciale (rectius: eccezionale) rispetto alla disciplina generale dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che sancisce l’incompatibilità tra la professione di avvocato e lo status di pubblico dipendente.
NOTA
(*) Art. 1, co. 221, L. 208/2015: “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.” -
L’avvocato degli Enti pubblici non può altresì ricoprire incarichi amministrativi e gestionali
Gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (ivi comprese quelle di natura disciplinare nei confronti di altri dipendenti), venendo meno altrimenti i requisiti di cui all’art. 23 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, in aggiunta all’incarico presso l’Avvocatura del Comune, l’avvocato era anche dirigente a tempo indeterminato di taluni servizi amministrati del medesimo Comune).
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Avvocati di enti pubblici: i tre requisiti per l’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo
L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 124/2021. -
Procedimento disciplinare: la perdita di jus postulandi dell’incolpato in proprio nelle more del giudizio di gravame dinanzi al CNF
Nel caso in cui l’incolpato proponga impugnazione in proprio dinanzi al CNF, la sua successiva perdita di jus postulandi è causa di interruzione del processo stesso (artt. 300 co. 3 e 305 c.p.c.), da riassumersi nei termini di Legge, a pena di estinzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato in proprio la sanzione del CDD, ma nelle more del giudizio di gravame veniva attinto da una sospensione disciplinare definitiva, sicché il CNF dichiarava l’interruzione del processo, poi tempestivamente riassunto dall’incolpato).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 218/2025, CNF n. 219/2025, CNF n. 220/2025, CNF n. 221/2025, CNF n. 227/2025. -
[importante] La difesa in proprio dinanzi al CDD non presuppone lo jus postulandi dell’incolpato
L’incolpato privo di jus postulandi perché sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo, può comunque difendersi in proprio dinanzi al CDD, stante la natura amministrativa del relativo procedimento, per il quale non sussiste obbligo di difesa tecnica (Nel caso di specie, il CDD aveva invece escluso l’autodifesa dell’incolpato ex art. 86 cpc).
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Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.
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Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti
L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.
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Il CDD può valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi
In tema di procedimento disciplinare, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perchè in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
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Procedimento disciplinare: l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della comunicazione di apertura del procedimento
Stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD – improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa – l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare ovvero della citazione a giudizio non determina alcuna automatica invalidità del procedimento stesso ma costituisce una mera irregolarità, che risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo allorché l’incolpato stesso abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.