Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 280/2025.