L’applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento afflittivo.
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Divieto di patto di quota lite: l’illecito si cristallizza con la richiesta di adempimento
La violazione del divieto di patto di quota lite (art. 25 co. 2 cdf e art. 13 co. 4 L. n. 247/2012) costituisce illecito permanente, il cui dies a quo prescrizionale va individuato nel momento in cui è chiesto l’adempimento del patto stesso, che cristallizza l’illecito quand’anche il patto fosse stato stipulato nel c.d. “periodo intermedio” (Nel caso di specie, il patto di quota lite veniva stipulato nel 2011, ma utilizzato per la richiesta di adempimento nel 2019, che ha segnato il momento di decorrenza della prescrizione).
NOTA
Come ricordato anche dalla giurisprudenza domestica e di Legittimità (CNF n. 15/2023, Cass. n. 6002/2021, Cass. n. 2169/2016), il patto di quota lite:
1) è stato vietato in modo assoluto dall’art. 2233 co. 3 c.c., nella sua originaria formulazione;
2) successivamente (c.d. periodo intermedio), è divenuto lecito in base alla modifica dell’art. 2233 c.c. cit. da parte dell’art. 2 D.L. n. 223/2006, conv. nella L. n. 248/2006 (c.d. “Lenzuolate Bersani”), con conseguente abrogazione dell’art. 45 cdf prev. (fermo restando, in ogni caso, il divieto, anche per tali patti, di prevedere compensi sproporzionati ed eccessivi: CNF n. 65/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 1/2023, CNF n. 206/2022, Cass. n. 6002/2021, CNF n. 153/2020, Cass. n. 25012/2014);
3) infine, è nuovamente e tuttora vietato in base all’art. 13 L. n. 247/2012 e art. 25 co. 2 cdf. -
L’obbligo di consegnare al cliente le somme di sue spettanza non presuppone una richiesta né viene meno in caso di (asserita) irreperibilità del cliente stesso
La violazione dell’art. 30 co. 2 cdf (secondo cui “L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima”) non presuppone una richiesta di consegna da parte del cliente e non è scriminata dall’asserita irreperibilità del cliente stesso allorché l’avvocato non dimostri di aver posto in essere tutto quanto necessario per corrispondergli le somme percepite per suo conto (Nel caso di specie l’avvocato aveva indebitamente trattenuto € 285.000 incassati dalla controparte per conto del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dall’esercizio della professione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025
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Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità della querela o della sua remissione
A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025
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La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di corrispondenti effetti è, invece, la sentenza di assoluzione, giacché un fatto commesso dall’imputato ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare, specie nel caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025
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Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025
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L’assenza ingiustificata all’udienza non è automatica fonte di responsabilità disciplinare
L’assenza ingiustificata all’udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025
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Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza
In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa ed a prescindere altresì dall’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025
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Difese d’ufficio e sanzione disciplinare superiore all’avvertimento
L’avvocato che abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento è cancellato d’ufficio dall’elenco dei difensori di ufficio, e può esservi reiscritto non prima di cinque anni dalla cancellazione stessa (art. 10 Reg. CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio). Peraltro, l’avvocato cancellato dall’elenco non può svolgere attività difensiva nei processi in cui sia stato nominato difensore di ufficio, né può nominare un proprio sostituto in quanto tale adempimento deve avvenire sempre ex officio. Conseguentemente, deve escludersi la rilevanza disciplinare dell’assenza all’udienza da parte dell’avvocato già cancellato dall’elenco, trattandosi piuttosto di comportamento necessitato, fermo restando comunque il dovere dell’avvocato stesso di presenziare comunque all’udienza sia pur al solo fine di accertarsi che il giudice sia a conoscenza di tale circostanza ed evitare così lungaggini processuali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025
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Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 cdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi. Conseguentemente, l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente (art. 25 cdf) non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività effettivamente svolta.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 144/2025, CNF n. 80/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.