Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, millantando credito, tenti di appropriarsi indebitamente, con artifizi e raggiri, di denari spettanti al cliente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prospettato al cliente la necessità di pagare, suo tramite, € 1.200.000 ad un fantomatico terzo per ottenere senza dilazione il pagamento di € 2.300.000 dovuto dal Comune di Napoli al Cliente stesso in forza di una sentenza favorevole. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -avuto riguardo all’incensuratezza disciplinare e alla resipiscenza dell’incolpato- ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione).
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La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale
Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.
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Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare
Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite al procedimento.
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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Sospeso disciplinarmente l’avvocato che, sfrattato per morosità, si appropri indebitamente di alcuni beni del locatore e ne incendi dolosamente altri
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, oltre a subire sfratto per morosità, si appropri indebitamente dei beni presenti nell’immobile condotto in locazione rendensosi altresì il mandante di un incendio doloso di altre cose appartententi al locatore e presenti nell’immobile stesso (Nella specie, l’avvocato asportava dall’immobile condotto in locazione tutti i mobili, gli arredamenti, i sanitari, i termosifoni, le porte a vetri, le finestre e il forno a muro; inoltre, dava mandato a due persone di appiccare il fuoco agli alberi di pertinenza dell’abitazione stessa usando diverse taniche di benzina. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 298 del 24 ottobre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 152/2021 (incendio causato da molotov). -
Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 298 del 24 ottobre 2025
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Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agevolato consapevolmente l’esercizio abusivo della professione forense da parte di un ex avvocato, radiato dall’albo).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 429/2024, CNF n. 5/2022, CNF n. 197/2017, CNF n. 45/2015, CNF n. 51/2014. -
Giudizio disciplinare e giudizio penale – Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare – Presupposto – Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova
L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l’effetto, subordina l’operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile – secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità – acquisire elementi di prova del processo penale.