L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.
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Il CDD può valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi
In tema di procedimento disciplinare, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perchè in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
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Procedimento disciplinare: l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della comunicazione di apertura del procedimento
Stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD – improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa – l’omessa o irrituale notifica all’incolpato della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare ovvero della citazione a giudizio non determina alcuna automatica invalidità del procedimento stesso ma costituisce una mera irregolarità, che risulterebbe comunque sanata per il raggiungimento dello scopo allorché l’incolpato stesso abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
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Decisione disciplinare del CDD: il termine per il deposito della motivazione è ordinatorio
In tema di procedimento disciplinare avanti al CDD, il termine per il deposito delle motivazioni (art. 26 Reg. CNF n. 2/2014) è da considerarsi a tutti gli effetti ordinatorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
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Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale
Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, per uno degli illeciti commessi dall’incolpato si era compiuta la prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato, anche nella sua durata, la sanzione della sospensione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 56/2025, CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018; in sede di Legittimità cfr. Cass. n. 20383/2021 la quale ha così rivisto il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza Cass. n. 2506/2020. -
Recupero crediti: il compenso professionale non può essere la cessione del credito stesso, in tutto o in parte
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 1261 cc, si renda cessionario di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano la sua attività, trattandosi di condotta contraria ai principi di probità, dignità e decoro professionale, idonea di per sé a vulnerare gravemente sia il prestigio personale dello stesso avvocato, sia l’immagine dell’intera classe forense (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affermato di aver incassato il compenso dal proprio cliente -che già trovavasi in stato di decozione e poi in effetti dichiarato fallito- mediante la cessione del credito recuperato per conto del cliente stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
NOTA
Con specifico riferimento al divieto di patto di quota lite, cfr. gli artt. 25 co. 2 cdf e 13 co. 4 L. n. 247/2012. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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La rilevanza in sede disciplinare delle emergenze istruttorie penali non è esclusa dal fatto che il processo penale stesso sia ancora pendente
In relazione alla generale eccezione di presunzione di non colpevolezza è indubbio che eventuali procedimenti penali che abbiano ad oggetto le medesime condotte di cui l’incolpato è chiamato a rispondere anche deontologicamente non possono fare stato finché non passano in giudicato, ma ciò non vuol dire che il giudice della deontologia non possa avvalersi del risultato delle emergenze istruttorie del procedimento penale per fondare la propria decisione (Nel caso di specie, il CDD aveva sanzionato l’incolpato sulla scorta delle prove raccolte nel corso del processo penale, ancora in corso al momento della decisione disciplinare. Peraltro, nelle more del giudizio di gravame dinanzi al CNF, sopravveniva altresì il giudicato penale di condanna).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025
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La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale
Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale a carico dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 264 del 24 settembre 2025