Autore: admin

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025

  • L’assenza ingiustificata all’udienza non è automatica fonte di responsabilità disciplinare

    L’assenza ingiustificata all’udienza non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale al mandato professionale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025

  • Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza

    In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa ed a prescindere altresì dall’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025

  • Difese d’ufficio e sanzione disciplinare superiore all’avvertimento

    L’avvocato che abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento è cancellato d’ufficio dall’elenco dei difensori di ufficio, e può esservi reiscritto non prima di cinque anni dalla cancellazione stessa (art. 10 Reg. CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio). Peraltro, l’avvocato cancellato dall’elenco non può svolgere attività difensiva nei processi in cui sia stato nominato difensore di ufficio, né può nominare un proprio sostituto in quanto tale adempimento deve avvenire sempre ex officio. Conseguentemente, deve escludersi la rilevanza disciplinare dell’assenza all’udienza da parte dell’avvocato già cancellato dall’elenco, trattandosi piuttosto di comportamento necessitato, fermo restando comunque il dovere dell’avvocato stesso di presenziare comunque all’udienza sia pur al solo fine di accertarsi che il giudice sia a conoscenza di tale circostanza ed evitare così lungaggini processuali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025

  • Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità

    Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 cdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi. Conseguentemente, l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente (art. 25 cdf) non può derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività effettivamente svolta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 249 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 144/2025, CNF n. 80/2025, CNF n. 286/2024, CNF n. 15/2023, CNF n. 1/2023, CNF n. 66/2022, CNF n. 153/2020, CNF n. 146/2019, CNF n. 57/2017, CNF n. 56/2017, CNF n. 44/2016, CNF n. 181/2014, CNF n. 9/2013.

  • Illecito l’accordo che attribuisca all’avvocato l’integrale compenso anche nel caso di revoca medio tempore dell’incarico professionale

    Quand’anche ritenuto lecito dal punto di vista civilistico, ha comunque rilevanza disciplinare l’accordo sul compenso professionale che riconosca all’avvocato il diritto ad ottenere dal cliente l’intero corrispettivo anche in caso di revoca medio tempore dell’incarico, giacché tale previsione contrattuale si pone in evidente contrasto sia col principio cardine di adeguatezza e di proporzionalità del compenso rispetto all’attività svolta, da cui invece prescinde del tutto, sia col principio di probità e correttezza nei confronti del cliente, che vede compromessa la propria libertà di revoca del mandato, resa particolarmente onerosa (Nel caso di specie, l’accordo prevedeva un compenso di € 70.000 oltre accessori da corrispondersi “senza ritardo all’atto della conclusione dell’incarico e, in ogni caso, all’atto della sua cessazione per qualsivoglia causa”. Tuttavia, il mandato veniva revocato prima che l’attività fosse portata a termine, ma il professionista richiedeva comunque al cliente l’intero importo, proprio in forza della menzionata clausola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della sospensione minima irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 249 del 15 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 153/2020.

  • [importante] Albo speciale dei “cassazionisti”: il vano decorso del termine di 90 giorni non consuma la potestà del Comitato di decidere sull’istanza

    A differenza di quanto previsto con riferimento alle istanze aventi ad oggetto gli Albi tenuti dai Consigli territoriali (art. 17 co. 7 L. n. 247/2012), la legge professionale (cfr. art. 22 L. n. 247/2012) nulla espressamente dispone con riferimento al silenzio serbato dal Comitato per la tenuta dell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 6 co. 2 dlgs C.p.S. n. 597/1947) per l’adozione dei relativi provvedimenti. Ciononostante, in base ai principi generali in materia di natura ed effetti del silenzio della pubblica amministrazione, deve ritenersi che, qualora il Comitato non abbia provveduto sull’istanza di iscrizione entro il termine di 90 giorni (cfr. circolare CNF n. 10-C-2008 del 14 marzo 2008), l’interessato possa proporre ricorso al CNF entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, a pena di inammissibilità(1). Tuttavia, poiché l’inutile decorso del citato termine di 90 giorni non fa venire meno il potere del Comitato di provvedere in merito all’istanza dell’interessato (trattandosi di inerzia riconducibile alla categoria generale del silenzio inadempimento), allorché il Comitato abbia successivamente -ancorché tadivamente- provveduto sulla domanda di iscrizione all’albo cassazionisti, l’eventuale impugnazione medio tempore proposta va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse(2). (Nel caso di specie, l’interessato aveva proposto tempestiva impugnazione avverso il silenzio del Comitato, il quale tuttavia successivamente provvedeva sull’istanza, rigettandola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato improcedibile il ricorso, dando peraltro atto che l’interessato aveva altresì proposto autonoma, ulteriore impugnazione -sub judice- avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di iscrizione all’albo cassazionisti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 248 del 15 settembre 2025

    NOTE
    (1) In senso conforme, CNF n. 156/2018, CNF n. 30/2018.
    (2) In senso conforme, CNF n. 133/2009.

  • Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Incertezza sui fatti contestati – Decisione – Nullità.

    La generica e vaga esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa; infatti, anche se la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, è comunque necessario che, con la lettura della incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli (Nella specie la contestazione era talmente vaga da non consentire la individuazione di quali fossero le condotte illecite attribuite al professionista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 247 del 11 settembre 2025

    NOTA:
    Esattamente in termini, CNF n. 118/2005.

  • I fondamentali princìpi della deontologia

    I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

  • Appropriazione indebita: la ludopatia non scrimina l’illecito deontologico

    La riferibilità di un atto alla sfera di volontà di un soggetto (cd. suitas) può essere messa in discussione in presenza di conclamate patologie di tipo psichiatrico che facciano gravemente scemare l’attitudine a rendersi conto della natura e delle conseguenze dei propri atti e del contesto ambientale e relazionale in cui essi vengono ad incidere ovvero la capacità di dominio delle proprie emozioni. Pertanto, la ludopatia, l’alcolismo o la tossicodipendenza – pur essendo fenomeni di grave impatto sociale ed economico, con gravi risvolti di natura psicologica – non rappresentano necessariamente incapacità naturale a meno che non siano collegati ad una patologia psichiatrica, da provarsi mediante accertamenti medici obiettivi, i quali non possono quindi basarsi sulla mera anamnesi del paziente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025