Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.
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Procedimento disciplinare: l’impugnazione del COA presuppone una delibera consiliare
Avverso ogni decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato può proporre impugnazione, stando in giudizio per mezzo del proprio Presidente, previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato)(1). Il difetto del predetto atto deliberativo non costituisce un difetto di autorizzazione suscettibile di regolarizzazione ex art. 182 cpc, che ammette la sanatoria unicamente nel caso di procure (esistenti) ma affette da nullità e non pure in caso di inesistenza della procura(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 221 del 25 ottobre 2023
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 223 del 25 ottobre 2023
NOTE:
(1) In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 138 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 219 del 25 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stoppani), sentenza n. 137 del 23 settembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 126 del 25 giugno 2022.
(2) Su tale specifica questione, il CNF ha aderito alla interpretazione restrittiva data da Cass. SS.UU. n. 37434/2022, superando così il proprio precedente orientamento, espresso ad esempio nelle pronunce di cui alla nota precedente. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 150 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 149 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023. -
Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 220 del 25 ottobre 2023
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All’impugnazione al CNF non si applica l’art. 342 cpc
Il ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina deve contenere, a norma dell’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, l’enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, ma non soggiace al disposto dell’art. 342 c.p.c. sull’atto di appello; invero, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 c.p.c. è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, affinché sia rispettato il precetto di cui al cit. art. 59 è invece sufficiente che il ricorso al Consiglio Nazionale Forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento impugnato, in modo che resti individuato il “thema decidendum” sottoposto all’esame del giudice disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 220 del 25 ottobre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 34476 del 27 dicembre 2019. -
Impugnazione telematica al CNF: la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso
Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 219 del 25 ottobre 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021. -
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 291 del 5 luglio 2024
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Inadempimento al mandato professionale: la mancanza di un danno per il cliente non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare (ma può attenuare la sanzione)
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di proporre impugnazione, che tuttavia aveva modeste probabilità di essere accolta).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 28 giugno 2024
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La decisione CNF di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco difensori d’ufficio va impugnata dinanzi al CNF stesso
È inammissibile il ricorso in Cassazione avverso la decisione del CNF di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio, giacché la relativa opposizione va proposta dinanzi al CNF stesso, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1199/1971 (richiamato dall’art. 1-ter D.Lgs. n. 271/1989), a cui peraltro si rifà l’art. 8 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 12/7/2019.
Corte di Cassazione (pres. Frasca, rel. Grasso), SS.UU., ordinanza n. 35130 del 15 dicembre 2023
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L’avvocato munito di jus postulandi può impugnare in proprio le decisioni del CNF anche se non cassazionista
Ai sensi degli artt. 56 co. 3 R.D.L. n. 1578/1933, nonché 66 e 67 R.D. n. 37/1934 (che hanno carattere derogatorio rispetto al disposto dell’art. 365 cpc), l’avvocato che intenda impugnare con ricorso per Cassazione la decisione del Consiglio nazionale forense può farsi assistere da un avvocato cassazionista munito di procura speciale, ovvero sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori, purché non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall’esercizio della professione (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio).
Corte di Cassazione (pres. Frasca, rel. Grasso), SS.UU., ordinanza n. 35130 del 15 dicembre 2023
NOTA:
In arg. si segnalano, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 66 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94, secondo cui la deroga all’art. 365 cpc di cui in massima sarebbe limitata alla materia disciplinare.