Autore: admin

  • La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio

    La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 478 del 30 dicembre 2024

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 479 del 31 dicembre 2024

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 481 del 31 dicembre 2024

  • La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (che va però provato e non meramente affermato)

    Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014. Tuttavia, tale causa scriminante non ricorre allorché sia meramente affermata, ovvero rimasta priva di ogni riscontro documentale o probatorio (Nel caso di specie l’avvocato aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per non aver maturato i previsti crediti formativi, asserendo di non aver assolto l’obbligo in parola per la necessità di assistenza della madre gravemente malata. Il CNF, rilevato che tale addotta giustificazione è poi rimasta priva di qualsivoglia riscontro, ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 120 del 3 aprile 2024

  • L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

    L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 120 del 3 aprile 2024

  • L’obbligo formativo non è assolto dalla (asserita) collaborazione esterna con un relatori di vari convegni giuridici

    L’obbligo di formazione continua dell’avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell’attività autoformativa ancorché consistente nella (asserita) collaborazione esterna con un relatori di vari convegni giuridici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per non aver maturato i previsti crediti formativi, asserendo di aver comunque assolto l’obbligo in parola per aver collaborato alla predisposizione del materiale dottrinario e giurisprudenziale degli interventi del padre quale relatore a diversi convegni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 120 del 3 aprile 2024

  • Responsabilità disciplinare: ansia e sintomi depressivi non scriminano l’illecito

    Ansia e sintomi depressivi non escludono, di per sé soli, la responsabilità derivante da illecito disciplinare, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può eventualmente tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 133; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242

  • Sospensione per l’avvocato che non paghi il canone dell’immobile condotto in locazione

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, con bollette di utenze e canoni impagati per oltre 50mila euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 472 del 30 dicembre 2024

  • Consiglieri dell’Ordine: il divieto di assumere l’incarico di delegato alle vendite non è superato dalle modalità di nomina tramite sistema informatizzato a rotazione

    Dopo l’assunzione della carica consiliare e per tutta la vigenza del relativo mandato, i Consiglieri dell’Ordine non possono accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario (art. 28, co. 10, L. n. 247/2012 e art. 53, co. 5, cdf). Tale divieto -che impone una netta distanza tra la figura del Consigliere dell’Ordine ed il Giudice del circondario, oggi resa anche più rigorosa dal ruolo svolto dai COA nei Consigli Giudiziari- riguarda tuttora le nomine a delegato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare (art. 591 bis cpc), a nulla rilevando in contrario l’introduzione di un sistema informatizzato delle nomine stesse secondo criteri predeterminati (ordine alfabetico e rotazione automatica) di talché i relativi incarichi non potrebbero considerarsi conferiti ad personam giacché, per il suo alto ruolo, l’avvocato -specie se Consigliere dell’Ordine- deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo agli occhi della comunità dei cittadini, nei cui confronti svolge la funzione determinante di garantire l’effettività della tutela dei diritti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 122 del 8 aprile 2024

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti giurisprudenziali editi in termini. Ad oggi, infatti, il CNF si era esclusivamente espresso soltanto in sede amministrativa (consultiva), con i pareri 19 novembre 2014, n. 96 (quesito COA Biella); 28 aprile 2017, n. 24 (quesito COA Cagliari); n. 42 del 17 ottobre 2023 (quesito COA Pesaro e Urbino).
    Infine, in senso conforme sulla necessità che l’avvocato non solo sia ma pure appaia integerrimo, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020.

  • La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati fiscali

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che, partecipando ad un sodalizio criminoso, si renda corresponsabile di illeciti attraverso la sua attività professionale e l’asservimento del suo studio a tali scopi (Nella specie, l’avvocato aveva posto in essere, quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto, un sistema organico di società all’interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all’elusione e all’evasione fiscale e all’acquisizione di linee di credito, emettendo e ricevendo fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto delle dette operazioni illecite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall’esercizio della professione forense per anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024