La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di radiazione (ovvero, per il regime previgente, anche di cancellazione disciplinare) non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione (o di cancellazione disciplinare) […]