Autore: admin

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 235 del 31 maggio 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Greco Francesco), sentenza n. 89 del 09 Maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Favi Francesco), sentenza n. 49 del 27 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 27 del 07 Marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Pardi Arturo), sentenza n. 199 del 28 Ottobre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Rubino Lina), sentenza n. 28468 del 30 Settembre 2022, Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Marulli Marco), sentenza n. 26991 del 14 Settembre 2022).
    Sul medesimo principio, affermato con riferimento al reato di formazione e uso di una falsa notifica (reato istantaneo ma illecito deontologico permanente), cfr. Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024.

  • Artt. 5 – Condizione per l’esercizio dell’attività professionale e 36 Codice Deontologico Forense – Divieto di attività professionali senza titolo e uso di titoli inesistenti

    Commette la violazione degli art. 5 cdfArt. 5 cdf – Condizione per l’esercizio dell’attività professionaleL’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.Leggi il testo completo → e art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo → l’Avvocato Stabilito che non usa per esteso e in maniera chiara il suddetto titolo, ma utilizza forme abbreviate tali da ingenerare dubbi o confusione nei terzi, come l’abbreviazione “ABG” per il titolo di “Abogado” essendo tenuto a fare uso del titolo professionale di origine nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e in maniera tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (conf. CNF, sent. n. 18 del 28-2-2023).
    Fattispecie nella quale è stata sanzionata la condotta dell’avvocato incolpato che aveva utilizzato l’abbreviazione “ABG S.” in luogo della forma corretta di Avvocato Stabilito per esteso, trattandosi di segni e abbreviazioni equivoche, capaci di ingenerare confusione in gran parte del pubblico sul titolo professionale posseduto – Principio ribadito dal CNF in Parere del 24-5-2012 n. 31 e del 22-10-2014 n. 72.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 65 del 11 settembre 2023

  • La prescrizione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento

    La prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso quello di Cassazione qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), SS.UU., sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

  • Azione disciplinare – Art. 63 Rapporti con i terzi

    La condotta dell’avvocato deve sempre essere adeguata al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo etico, civile o morale. Conseguentemente, commette illecito deontologico l’avvocato che contravviene ai doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza anche al di fuori dell’esercizio del proprio ministero.
    Pertanto, l’avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi commette illecito deontologico; tale illecito si configura indipendentemente dalla natura privata o meno del debito atteso che, un comportamento consono ai doveri richiamati è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nelle capacità dell’avvocato medesimo di rispettare i propri doveri nonché di evitare che il discredito conseguente possa investire non solo la reputazione del singolo ma l’intera categoria.
    (Fattispecie nella quale è stata sanzionato l’avvocato che si è reso gravemente moroso del pagamento dei canoni di locazione)

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Porta, rel. Leone), decisione n. 63 del 10 luglio 2023

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), SS.UU., sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.

  • La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata

    La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze superflue ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze già acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 220 del 27 maggio 2024

  • Art. 36 CDF divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti. Utilizzo di abbreviazioni equivoche. Insussistenza

    Il Professionista che utilizza l’abbreviazione “abg” in luogo di ABOGADO , correttamente seguito dalla dicitura “stabilito”, dall’indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l’Avvocato regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati, non commette illecito deontologico.
    In particolare, si rimarca la differenza tra l’abbreviazione “p.avv.” e “abg”: il primo facilmente potrebbe indurre in errore sul corretto titolo del professionista, diversamente dal diminutivo “abg” seguito dalla dicitura “stabilito” e, come nel caso di specie, dall’indicazione del collegio di appartenenza e dalla dichiarazione di intesa con l’Avvocato regolarmente iscritto all’Ordine degli Avvocati.
    Nel caso di specie, l’Avvocato ha utilizzato l’abbreviazione con la consapevolezza che ciò fosse legittimo in quanto, nel rispetto della normativa professionale, lo ha sempre corredato con la dicitura “stabilito” e dall’indicazione del Collegio de Abogados De Santa Cruz De La Palma e del nominativo del collega avvocato iscritto all’albo.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Benedictis, rel. Di Maio), decisione n. 42 del 10 luglio 2023

  • Sanzione deontologica e precedenti disciplinari

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024