Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 27 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 4
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 27 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 4
Per il principio della irretroattività della legge le norme sopravvenute non trovano applicazione alle situazioni sorte precedentemente ed esauritesi sotto il vigore della normativa preesistente. In virtù di tale principio non possono usufruire delle modifiche introdotte dalla legge 24 luglio 1985, n. 406 (che fa decorrere il quadriennio di abilitazione al patrocinio dalla delibera di iscrizione anziché dalla data di conseguimento della laurea), né dalla legge 27 giugno 1988, n. 242 (che ha elevato a sei anni la durata massima di abilitazione al patrocinio), quei laureandi per i quali il periodo consentito dalla normativa vigente si sia completamente esaurito prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 24 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PASSINO), sentenza del 8 marzo 1990, n. 3
La deliberazione del Consiglio dell’Ordine che dichiara la cessazione della facoltà di patrocinio per decorso del quadriennio è provvedimento dichiarativo e non richiede la preventiva audizione dell’interessato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Nuoro, 9 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SICILIANO), sentenza del 23 febbraio 1990, n. 2
Per l’ammissione all’Albo degli avvocati si deve applicare un criterio selettivo più oculato di quello previsto per la perseguibilità delle violazioni disciplinari commesse nel corso dell’attività professionale: sicché lo stesso fatto in relazione al quale il giudice disciplinare ha ritenuto di applicare al professionista iscritto all’Albo sanzione diversa o minore della radiazione o della cancellazione, ben può essere ritenuto ostativo, specie dopo l’intervento della condanna penale, ad una seconda iscrizione per difetto del requisito, indispensabile, della condotta specchiatissima ed illibata. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CASALINUOVO), sentenza del 25 gennaio 1990, n. 1
Il laureato in legge per poter accedere agli Albi professionali forensi deve possedere il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, cioè deve essere di non incrinata rettitudine, di costume intemerato ed esente da qualsiasi contaminazione, con una vita improntata ad integrità e probità assolute (nella fattispecie è stata respinta la domanda di iscrizione all’Albo presentata da soggetto che risultava essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di tentata estorsione continuata). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CASALINUOVO), sentenza del 25 gennaio 1990, n. 1
È illegittima e va annullata la decisione con cui il Consiglio dell’Ordine, pur riconoscendo che non vi erano prove certe circa la colpevolezza del professionista per il comportamento ascrittogli, poiché non erano stati chiariti tutti gli aspetti della vicenda, ha ritenuto ugualmente la sussistenza della sua responsabilità. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 16 giugno 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. La Volpe), sentenza del 27 novembre 1989, n. 192
L’eccezione al principio dell’incompatibilità dell’iscrizione nell’Albo con l’esercizio di attività di lavoro subordinato non si riferisce anche ad « istituzioni pubbliche », quali le società di capitali che perseguano finalità pubbliche, o finanziate con risorse dello Stato o con entrate proprie previste da leggi. (Nella fattispecie è stato escluso il diritto all’iscrizione di un dipendente della S.p.A. Alitalia). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 178
Qualora il procedimento per la cancellazione dall’albo innanzi il Consiglio dell’Ordine circondariale non si esaurisca in un ‘unica udienza, non trova applicazione il principio sull’unità e continuità della formazione del collegio giudicante, attesa la sua natura amministrativa. Pertanto la mancata presenza alla successiva udienza di due consiglieri che avevano partecipato alla precedente adunanza non costituisce motivo di nullità del provvedimento adottato. Non è quindi viziato il provvedimento di cancellazione adottato con una composizione del Collegio diversa rispetto a quella dell’adunanza che aveva deliberato l’apertura del procedimento, perché tale provvedimento è solo prodromico a quest’ultimo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 178
L’eccezione al principio dell’incompatibilità dell’iscrizione nell’Albo con l’esercizio di attività di lavoro subordinato non si riferisce anche ad « istituzioni pubbliche », quali le società di capitali che perseguano finalità pubbliche, o finanziate con risorse dello Stato o con entrate proprie previste da leggi. (Nella fattispecie è stato escluso il diritto all’iscrizione di un dipendente della S.p.A. Alitalia). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 177
Qualora il procedimento per la cancellazione dall’albo innanzi il Consiglio dell’Ordine circondariale non si esaurisca in un’unica udienza, non trova applicazione il principio sull’unità e continuità della formazione del collegio giudicante, attesa la sua natura amministrativa. Pertanto la mancata presenza alla successiva udienza di due consiglieri che avevano partecipato alla precedente adunanza non costituisce motivo di nullità del provvedimento adottato.. Non è quindi viziato il provvedimento di cancellazione adottato con una composizione del Collegio diversa rispetto a quella dell’adunanza che aveva deliberato l’apertura del procedimento, perché tale provvedimento è solo prodromico a quest’ultimo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 5 dicembre 1989, n. 177