Il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine deve essere presentato presso il Consiglio dell’Ordine da quo e non può essere inoltrato direttamente alla Segreteria del Consiglio nazionale forense, a pena d’inammissibilità. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Urbino, 18 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 5 novembre 1990, n. 99