Autore: admin

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Potestà disciplinare – Tipicizzazione delle norme.

    Le norme di correttezza deontologica non sono per loro natura suscettibili di una schematizzazione rigorosamente tipica. D’altra parte le incolpazioni sono riconducibili alle previsioni, generiche ma determinate, di comportamenti contrari alla deontologia professionale, così come sono descritti con grande precisione nei capi di incolpazione. È irrilevante quindi la contestazione formulata al riguardo. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 14 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 29 aprile 1992, n. 60

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sanzione della sospensione dall’esercizio della professione – Conflitto con l’art. 36 Cost. – Non sussiste.

    L’art. 36 della Costituzione, nel sancire il diritto al lavoro, non è contraddetto, nel suo contenuto programmatico, da quelle norme ordinarie di contenuto sanzionatorio che comportano limitazioni nella sfera dei diritti e degli interessi legittimi delle persone, in omaggio ad altri valori e principi costituzionalmente rilevanti: tale è il caso delle sanzioni penali ed anche, come nel presente caso, di quelle disciplinari. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 14 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 29 aprile 1992, n. 60

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principio di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi – Produzione in giudizio di lettera di un collega avente carattere riservato – Rapporti con la parte assistita – Omessa notifica di ricorso in appello – Redazione di secondo atto di appello dopo la scadenza dei termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado.

    Costituiscono gravi violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza, e giustificano quindi la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (nel caso di specie, per mesi quattro), i comportamenti dell’avvocato che abbia prodotto in giudizio come prova una lettera riservata speditagli da un collega e che altresì abbia, nei rapporti con il proprio cliente, omesso di notificare un ricorso in appello, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, provvedendo quindi successivamente a redigere un secondo atto di appello quando ormai la sentenza di prima cura era già passata in giudicato (con tentativo di simulazione e, dunque, di grave slealtà verso il cliente). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 14 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 29 aprile 1992, n. 60

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Iscrizioni di diritto – Richiesta al Consiglio dell’Ordine di parere sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione – Non luogo a provvedere.

    Né dalla legge professionale, né da altre leggi vigenti, né da prassi consolidata si può desumere che tra i compiti dei Consigli degli Ordini forensi rientri quello di fornire interpretazioni di leggi, soluzioni di complesse questioni giuridiche, declaratorie di certezza di diritti o comunque pronunce di mero accertamento, soprattutto se in materia sulla quale, nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, i Consigli potranno essere chiamati a deliberare con provvedimento soggetto al sindacato del Consiglio nazionale forense (nel caso di specie, il ricorrente, vice questore della Polizia di Stato e docente titolare di diritto di Polizia presso l’Istituto superiore di Polizia di Roma, aveva impugnato la decisione con cui il Consiglio dell’Ordine forense di Teramo aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di sussistenza o meno del diritto del ricorrente all’iscrizione all’Albo dei procuratori legali, ai sensi dell’art. 36, lett. c), legge 22 gennaio 1934, n. 36, una volta cessati i motivi di incompatibilità dovuti all’appartenenza al ruolo di un’amministrazione statale). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Teramo, 30 gennaio 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 29 aprile 1992, n. 59

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Requisiti per l’iscrizione – Segretario comunale – Incompatibilità.

    Per poter essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo, i procuratori legali debbono dimostrare l’esistenza di un «ufficio legale» istituito presso l’ente dal quale dipendono, completamente autonomo e staccato rispetto ad ogni altro ufficio o servizio, e nel quale si dedichino in via esclusiva alle cause ed agli affari dell’ente (nel caso di specie, oltre ad aver ravvisato l’inesistenza di tali imprescindibili condizioni, il Consiglio ha altresì ritenuto che le funzioni di segretario comunale svolte dal ricorrente, addetto quindi al controllo di legittimità sulle delibere comunali, comportassero, oltre che l’impossibilità di dedicare in via esclusiva la propria attività professionale al contenzioso ed agli affari dell’ente, anche una situazione di incompatibilità tra le suddette funzioni di controllo e l’esercizio di un mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente medesimo). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 26 aprile 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Lauro), sentenza del 29 aprile 1992, n. 58

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Richiesta di trasferimento ad altra sede – Mancato decorso di due anni dall’iscrizione – Rigetto.

    Come più volte rilevato dal Consiglio nazionale forense, l’art. 25 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 consente il trasferimento dei procuratori ad altra sede soltanto dopo il decorso di almeno due anni dall’iscrizione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 20 novembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 marzo 1992, n. 57

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di lealtà e correttezza – Praticante procuratore abilitato al patrocinio avanti la pretura – Limiti all’attività professionale consentita.

    L’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori legali è preordinata prevalentemente allo scopo di consentire ai laureati in giurisprudenza lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico, prima di ottenere, con il superamento del relativo esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo professionale. Durante il suddetto tirocinio, il praticante procuratore può, per il periodo fissato dalla legge, esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro speciale dei praticanti procuratori, con la conseguenza che gli è inibito lo svolgimento di attività professionali che esulino dalla competenza pretorile. Tale divieto va interpretato nel senso che il patrocinio da parte del praticante procuratore deve essere limitato alle controversie giudiziarie, comprese le attività prodromiche o da esse direttamente derivanti, nonché alle pratiche stragiudiziali che rientrano o rientrerebbero, per ragioni di valore o di materia, nella competenza delle preture del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale dove il medesimo è iscritto. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 23 luglio 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 28 marzo 1992, n. 56

  • Mancato ritiro della corrispondenza – Violazione del dovere di diligenza.

    Il mancato ritiro della corrispondenza è di per sé motivo di censura a carico del professionista, denotando una disordinata condotta degli affari, con possibile pregiudizio anche dei clienti. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 17 marzo 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), sentenza del 28 marzo 1992, n. 55

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita – Rifiuto di fornire spiegazioni alla parte assistita – Dovere di collaborazione con il Consiglio di appartenenza – Mancata ottemperanza ai chiarimenti richiesti dall’Ordine – Illecito disciplinare.

    Costituiscono gravi addebiti e fanno apparire del tutto congrua la sanzione della sospensione (nel caso di specie, per la durata di mesi tre) i reiterati comportamenti tenuti dall’avvocato che abbia indebitamente trattenuto una somma ricevuta dalla parte assistita, in luogo di versarla a chi di dovere secondo le istruzioni ricevute; che abbia, altresì, successivamente trattenuto un fondo spese conferitogli per pratica non eseguita, rifiutando sprezzantemente, dopo la revoca del mandato, di fornire al cliente alcuna spiegazione sull’uso della somma ricevuta; che, infine, a fronte della richiesta da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, non abbia ottemperato a fornire in tal senso alcun chiarimento, tenendo così un comportamento non giustificato da esigenze di difesa e contrario ai principi di solidarietà e di collaborazione con gli organi del Consiglio. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 17 marzo 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), sentenza del 28 marzo 1992, n. 55

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Dipendente di concessionaria del servizio riscossione tributi – Incompatibilità – Rigetto istanza di iscrizione nell’elenco speciale – Cancellazione dall’albo ordinario dei procuratori.

    L’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività dipendente trova, nell’art. 3 della legge professionale, un’eccezione, che si riferisce però esclusivamente agli enti pubblici e non riguarda invece i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni, ancorché con partecipazione pubblica ovvero soggette a controllo pubblicistico. È altresì del tutto irrilevante, ai fini della qualificazione di un ente come privato, la nascita di tale ente su iniziativa e con capitale dello Stato, o di enti pubblici, oppure il carattere pubblicistico dei fini istituzionali che tale ente persegue (nel caso di specie, è stata pertanto rigettata la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ed è stata altresì disposta la cancellazione dall’albo ordinario dei procuratori nei confronti di un dipendente della SERIT S.p.a., ente privato concessionario del servizio riscossione tributi). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 28 giugno 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 28 marzo 1992, n. 54