Il professionista, nominato difensore d’ufficio, ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Nella fattispecie il legale, che da tempo conosceva la necessità di presenziare ad un’udienza in tale qualità, non si è presentato, senza peraltro giustificare la propria assenza e violando in tal modo i principi di probità e correttezza professionali. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 15 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Pisapia), sentenza del 27 giugno 1992, n. 94