Autore: admin

  • Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale – Contenuto – Limiti.

    L’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale va considerata nel senso che la decisione dell’una non può più automaticamente dipendere da quella dell’altro, non già nel senso che il giudice disciplinare non possa prendere in considerazione elementi probatori acquisiti in sede penale, per sottoporli alla sua libera valutazione. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19

  • Sospensione – Procedimento penale – Decorrenza – Riassunzione – Decorrenza.

    A differenza della prescrizione disciplinata dal codice penale, che è causa di estinzione del reato, e, come tale, ove si verifichi successione di leggi, determina l’applicazione di quella più favorevole al giudicabile, nell’ordinamento professionale la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma l’azione disciplinare; non costituisce pertanto istituto di diritto sostanziale, bensì di diritto processuale, con la conseguente riferibilità alla norma vigente al momento dell’applicazione.
    Il procedimento disciplinare sospeso si estingue ove nel termine perentorio di sei mesi non viene riassunto ex art. 297 c.p.c. (ritenuto applicabile in materia); il termine utile per detta riassunzione tuttavia decorre (in forza della sentenza della Corte costituzionale del 4 marzo 1970, n. 34) non già dalla cessazione della causa di sospensione, bensì dalla conoscenza che ne abbiano avuto le parti nel giudizio sospeso. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19

  • Procedimento disciplinare – Prescrizione – Disciplina attuale rispetto a quella previgente.

    Vigente il codice di procedura penale del 1930, la decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre di norma dal giorno della violazione, e soltanto nella ipotesi in cui per il medesimo fatto è instaurato processo penale, dalla data di definizione di questo con sentenza irrevocabile; è sufficiente pertanto per interrompere la prescrizione che il consiglio dell’ordine competente adotti la delibera di apertura del procedimento disciplinare nei cinque anni dal fatto o, nella seconda ipotesi, dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
    Il codice 1988 ha abolito con l’art. 75 (che regola i rapporti dell’azione penale con quella civile) la pregiudiziale prevista dall’art. 3 del codice abrogato, riconoscendo altresì la autonomia del procedimento disciplinare rispetto all’eventuale processo penale, sicché per i procedimenti disciplinari oggi promossi la decorrenza del termine prescrizionale è ormai sempre ancorata alla data della commessa violazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di un processo penale. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19

  • Iscrizione nell’albo speciale – Docenti a tempo pieno – Notaio, docente – Incompatibilità – Rigetto della istanza di iscrizione.

    Nell’elenco speciale ex art. 11 D.P.R. 382/1980 possono essere inseriti quei docenti che comunque sono legittimati ad essere iscritti nell’albo ordinario, ma momentaneamente non sono abilitati alla professione in quanto espletano l’insegnamento a tempo pieno.
    Non può essere iscritto nell’albo degli avvocati e procuratori l’esercente la professione di notaio per l’incompatibilità espressa ex art. 3 R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 18 febbraio 1993, n. 18

  • Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Reclamo avverso elezioni rinnovo Consiglio dell’Ordine – Rinuncia successiva al reclamo – Non luogo a deliberare – Ammissibilità.

    La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine determina il non luogo a deliberare da parte del Consiglio nazionale forense. (Dichiara non luogo a deliberare per rinuncia a ricorso avverso elezioni Consiglio Ordine Teramo, 24 gennaio 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 18 febbraio 1993, n. 17

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense – Ricorso presentato dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione – Inammissibilità.

    Ai sensi dell’art. 50 R.D.L. 1578/1933 il ricorso al Consiglio nazionale forense contro una delibera del Consiglio dell’Ordine deve essere presentato negli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la pronuncia, entro il termine perentorio di giorni venti dalla avvenuta notifica all’interessato. Il mancato rispetto del predetto termine rende il ricorso inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 29 settembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 15 febbraio 1993, n. 16

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di archiviazione del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Legittimazione – Terzi privati – Inammissibilità del ricorso.

    La facoltà di impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine forense spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista sottoposto a procedimento disciplinare) ed al procuratore generale presso la Corte d’Appello del distretto cui appartiene il Consiglio dell’Ordine interessato. Nell’ipotesi di impugnazione di terzi il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 16 aprile 1992).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Torre), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 15

  • Procedimento disciplinare – Legittimazione attiva al ricorso innanzi il Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

    Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio nazionale forense legittimati a ricorrere avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine locale sono soltanto il P.M. ed il professionista condannato e non già il ricorrente (art. 50 R.D.L. 1933, n. 1578). (Inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 14

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Revoca del provvedimento da parte del Consiglio dell’Ordine – Cessata materia del contendere.

    La revoca della sospensione cautelare disposta dal Consiglio dell’Ordine che l’aveva emessa, in caso di impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense, determina la cessazione della materia del contendere con conseguente dichiarazione di non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare per cessata materia del contendere contro decisione Consiglio Ordine Terni, 22 giugno 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. De Dominicis), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 13

  • Deontologia – Frasi sconvenienti – Provocazione – Attenuante.

    Il professionista può bene, nell’espletare il proprio ministero, manifestare la massima fermezza sia negli scritti, sia negli interventi orali, ma ciò deve tradursi in comportamenti improntati a moderazione e correttezza, senza mai far ricorso ad un linguaggio o ad espressioni atte ad offendere e comunque non consone al decoro che l’incarico di cui è investito deve comportare.
    La provocazione può al massimo operare come attenuante e mai da esimente giacché il comportamento dell’avvocato deve sempre essere improntato al massimo decoro anche a fronte di comportamenti altrui, dei quali in ogni caso va valutata di volta in volta la capacità offensiva. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 12