Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.
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Procedimento disciplinare e sentenza di patteggiamento
L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. ‘riforma Cartabia’ della giustizia penale), che -novellando l’art. 444 cpp- ha stabilito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non abbia (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale del tempus regit actum. La modifica normativa, peraltro, non può trovare applicazione nei giudizi innanzi al CNF per i patteggiamenti già valutati davanti ai CDD facendo corretta applicazione della disciplina previgente, atteso che la disciplina processuale, anche ove sia intesa come più favorevole al reo, non è soggetta al principio della retroattività dello jus supeveniens mitior.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 6548 del 12 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 167 del 7 maggio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 40 del 26 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).
In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022. -
Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 5079 del 25 febbraio 2025
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La determinazione della sanzione disciplinare irrogata dal CNF è insindacabile in sede di legittimità
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di determinare ed applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato al Consiglio nazionale forense e non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.
Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 4844 del 25 febbraio 2025
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Ricorso in Cassazione: i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.
Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 4844 del 25 febbraio 2025
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Elezioni forensi: le dimissioni, anche infrabiennali, non escludono il divieto del terzo mandato consecutivo
Ai fini dell’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 113 del 2017, che prevede che i consiglieri dell’Ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 1662 del 23 gennaio 2025
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Elezioni forensi: la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo
In tema di elezioni forensi, la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) è quella di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 1662 del 23 gennaio 2025
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Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio
In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati (art. 9 L. n. 113/2017) né quello di escluderli successivamente allo scrutinio (art. 15 L. n. 113/2017).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., sentenza n. 1662 del 23 gennaio 2025
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Procedimento disciplinare: l’impugnazione defatigatoria costituisce condotta autonomamente sanzionabile
In tema di ricorso in Cassazione avverso le sentenze disciplinari del Consiglio nazionale forense, la proposizione di plurimi motivi di impugnazione (nella specie, trentotto, avverso un richiamo verbale), tutti inammissibili nonché giuridicamente infondati e per di più privi di qualsivoglia elemento tale da indurre la Corte ad un eventuale ripensamento circa la consolidata giurisprudenza in materia, costituisce condotta processuale abusiva, meritevole di sanzione ex art. 96 cpc (nella specie, € 5.000 in favore della cassa delle ammende), che ha una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, sicché a nulla rileva il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025
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Procedimento disciplinare dinanzi al CDD: la composizione del collegio giudicante non è immutabile
Il procedimento che si svolge davanti ai CDD è di natura amministrativa e, pertanto, gli eventuali vizi relativi alla composizione, o convocazione, del collegio giudicante non costituiscono cause di nullità del procedimento; in ogni caso, eventuali vizi devono essere eccepiti e rilevati nel corso del procedimento avanti al CDD, non essendo proponibili per la prima volta avanti al CNF (Nel caso di specie, l’asserita nullità riguardava la mutazione della composizione del collegio giudicante).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025