La facoltà di impugnare le decisioni dei consigli degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al consiglio dell’ordine. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 27 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 135