Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. va depositato, a pena di inammissibilità, come previsto dall’art. 59 r.d.l. 37/34, presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia, e non presso la segreteria del Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammisibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 10 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 23