Pongono in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, assumendo una funzione di pura e semplice copertura, consenta al praticante non abilitato all’esercizio della professione davanti ai tribunali, di intrattenere rapporti professionali con i clienti, ed il praticante procuratore che, non ancora iscritto all’albo dei procuratori, assuma incarichi professionali presso i tribunali. Entrambi, infatti, pongono in essere una condotta deontologicamente negativa avendo tradito la fiducia che è alla base del rapporto professionale con i clienti, che non devono essere ingannati dal professionista sull’identità di chi assume l’incarico e chi invece lo tratta e gestisce, falsificando anche le firme del collega. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 10 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 151