Non è possibile per l’incolpato chiedere la ricusazione dell’intero consiglio dell’ordine. Tale istituto, infatti, avendo natura personale ed individuale, non può che riguardare il singolo o i singoli consiglieri, e non può investire collettivamente un intero consiglio dell’ordine poiché, in tal modo, l’incolpato verrebbe sostratto alla valutazione del suo giudice naturale. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 26 maggio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 42