Il termine previsto, dall’art. 50, r.d.l. n. 1578 del 1933, per la notifica dell’interessato della decisione adottata dal consiglio dell’ordine non ha il carattere della perentorietà; pertanto l’eventuale inosservanza non produce conseguenze giuridicamente rilevanti. (Accoglie parzialmente -il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 aprile 1994, sostituendo la sanzione della cancellazione con quella della sospensione per anni uno).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. DE MAURO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 156