L’avvocato che si appropri di denaro dei propri clienti, assuma incarichi e ne ometta l’evasione, ometta di dare alla parte assistita notizie sui procedimenti, ometta di restituire documenti, ometta di dare chiarimenti al consiglio dell’ordine sul suo comportamento, rilasci o giri assegni a vuoto, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della propria dignità e del decoro della classe forense ed è passibile della massima sanzione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 dicembre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 13