In sede di procedimento disciplinare la richiesta di rinvio, per pregressi impegni del difensore, deve essere corredata da precisa documentazione che consenta la compiuta valutazione dell’effettività, indifferibilità, e rilevanza dell’impegno. (Nella specie è stata ritenuta inammissibile ai fini della concessione del rinvio la semplice allegazione di un impegno per una riunione con una società cliente). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Diego), sentenza del 26 novembre 1996, n. 169