Il termine di quindici giorni per la notifica del provvedimento di cancellazione disposto dall’art. 37 l.p.f. deve ritenersi di natura ordinatoria e non perentoria e la sua inosservanza quindi non determina alcuna nullità od inefficacia della deliberazione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 24 maggio 1996, n. 79