La legittimazione a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del C.d.O. spetta soltanto al pubblico ministero ed al professionista interessato e non, invece, al denunziante, terzo privato cittadino, i cui interessi possono trovare tutela attraverso l’impugnativa del pubblico ministero. (Dichiara inammisibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 10 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 23