L’art. 3 co. 3º del d.l. 382/44, fra i requisiti dell’avviso delle elezioni prevede l’ora, la quale deve essere determinata immutabilmente dalla delibera del consiglio che indice le elezioni, in modo che sia conoscibile e conosciuta da tutti gli aventi diritto al voto. Pertanto un arbitrario prolungamento delle operazioni di voto, deciso mentre le stesse si stanno svolgendo, che non abbia assicurato a tutti gli aventi diritto al voto la pari possibilità di esercitarlo, determina la nullità delle elezioni stesse. (Accoglie ricorso e dichiara nulle le elezioni per il rinnovo del C.d.O. di Ancona, 25 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Panuccio), sentenza del 26 luglio 1996, n. 99