Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che convochi, o comunque riceva, nel proprio studio la controparte omettendo di avvisare il collega avversario. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento, essendosi il professionista limitato a ricevere la controparte che si era presentata spontaneamente nel suo studio). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 10 giugno 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 27 maggio 1996, n. 88