Quando l’incarico viene conferito al professionista personalmente dal cliente, sia pure su sollecitazione o indicazione di un altro collega, e il professionista lo abbia espletato autonomamente, si instaura un rapporto negoziale direttamente tra cliente ed avvocato con esclusione di ogni responsabilità da parte del collega che abbia eventualmente suggerito al cliente la scelta del professionista, venendo meno altresì in questa ipotesi la figura del sostituto processuale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 11 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. De Mauro), sentenza del 9 aprile 1996, n. 44