La rinuncia del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere ed importa il non luogo a provvedere. (Dichiara non luogo a provvedere su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lecce, 8 maggio 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 10