Il decorso del termine prescrizionale previsto in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante è interrotto dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento, così come dai successivi atti di quest’ultimo e non corre fino alla conclusione di esso, in applicazione del principio generale posto dall’art. 2945, c.c. (Rigetta ricorso in riassunzione in sede di rinvio avverso decisione C.N.F., 14 luglio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Galati), sentenza del 17 ottobre 1996, n. 137