Il termine di quindici giorni precedenti alla scadenza del consiglio dell’ordine previsto per l’indizione delle elezioni dei componenti il nuovo consiglio è di natura ordinatoria, e nulla osta che elezioni possano essere indette prima della scadenza di detto termine. (Accoglie ricorso e dichiara nulle le elezioni per il rinnovo del C.d.O. di Ancona, 25 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Panuccio), sentenza del 26 luglio 1996, n. 99