Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale non è impugnabile. In materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte d’appello (art. 50 l. 36/34). Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli ora indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso provvedimento di archiviazione del C.d.O. di Vibo Valentia, 25 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Mazzarolli), sentenza del 11 settembre 1996, n. 100