La giurisdizione speciale del C.N.F. deve considerarsi limitata agli specifici settori espressamente indicati dalla legge professionale e dalle successive leggi di completamento e modifica, e cioè alle materie riguardanti l’attività disciplinare, le elezioni forensi e la tenuta dei registri; nulla, invece, è previsto relativamente ai pareri di congruità sugli onorari. Pertanto il ricorso al C.N.F. avverso il parere di congruità degli onorari è inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 25 novembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 15 aprile 1997, n. 38