L’art. 1 del R.D.L. 1578/1933 prevede, al primo comma, che non si possano esercitare le funzioni di avvocato se non si è iscritti al relativo albo professionale Al secondo comma, poi, statuisce che l’avvocato cancellato dall’albo professionale per causa diversa da quella di indegnità, conserva tuttavia il titolo. La nuova iscrizione, chiesta ed ottenuta dall’avvocato […]