Non viola il dovere di difesa e l’obbligo di reperibilità il professionista, difensore d’ufficio, che a causa del protrarsi delle udienze di prima mattinata non riesca a raggiungere l’ufficio giudiziario presso il quale espletare una difesa d’ufficio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Vibo Valenzia, 30 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 17 giugno 1997, n. 75