Deve essere annullata la delibera del C.d.O. con la quale si rigetta la domanda di iscrizione all’albo speciale degli avvocati senza aver convocato per l’audizione gli interessati in quanto, vertendosi in materia di incompatibilità, a norma degli artt. 24 e 31 r.d.l. 1578/33 l’audizione degli stessi è obbligatoria.(Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O di Catania, 23 maggio 1995 – Dichiara inammissibile controricorso contro i ricorrenti e nei confronti del C.d.O di Catania).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. RUGGERINI), sentenza del 14 ottobre 1997, n. 122