Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il dovere di lealtà, correttezza e dignità l’avvocato che si appropri di denaro di appartenenza del cliente. (Nella specie in considerazione del ravvedimento e della successiva restituzione è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggeri), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 246