Le norme regolatrici del sistema elettorale hanno carattere indicativo e non escludono che i singoli ordini territoriali possano darsi regolamenti elettorali autonomi pur nel rispetto dei principi inderogabili normativamente fissati, quali quelli relativi all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi, alla congruità dei tempi per l’elezione. (Nella specie è stata ritenuta legittima l’espressione delle preferenze cancellando o sostituendo i nominativi delle schede prestampate). (Rigetta il ricorso avverso le elezioni C.d.O. di Santa Maria Capua Vetere, biennio 1998/1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Vinatzer), sentenza del 18 maggio 1999, n. 59