Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati è condizione necessaria la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata e competente ad accertarla è il C.d.O. che procede ad una valutazione discrezionale. (Nella specie il C.d.O., in considerazione della unicità della fattispecie criminosa e della lontananza nel tempo, aveva iscritto il praticante che era stato condannato, dieci anni prima, per emissione di assegni a vuoto e il procuratore generale aveva impugnato tale provvedimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 10 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 112