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  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Astensione dei componenti ricusati – Mancanza del numero legale – Competenza a decidere del C.d.O. più vicino.

    Quando il C.d.O. che procede disciplinarmente non ha più, per effetto della obbligatoria astensione dei componenti ricusati, il numero legale sufficiente per procedere alla decisione, è competente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 r.d.l. 37/1934 e 2 d.l. 597/1947, il consiglio dell’ordine più vicino, al quale vanno perciò trasmessi gli atti del procedimento. (Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione proposta avverso C.d.O. di Trani).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 28 maggio 1999, n. 69

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Proposizione dell’istanza al C.N.F. – Inammissibilità.

    L’istanza di ricusazione deve essere depositata presso la segreteria del C.d.O. che procede disciplinarmente, e pertanto deve essere dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione depositata presso la segreteria del C.N.F. (Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione proposta avverso C.d.O. di Trani).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 28 maggio 1999, n. 69

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato civile e penale – Sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste – Sentenza civile di condanna per contumacia all’interrogatorio formale.

    L’azione disciplinare è pienamente autonoma rispetto a quella penale e civile, e pertanto il giudice disciplinare è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice civile e penale. (Nella specie il professionista era stato accusato di non aver provveduto al pagamento di un debito privilegiato, nella sua qualità di curatore di un concordato fallimentare. Prosciolto in sede penale perché il fatto non sussiste, era stato ritenuto responsabile per lo stesso fatto in sede civile perché non aveva risposto all’interrogatorio formale, ma è stato successivamente prosciolto disciplinarmente perché è stata accertata la riferibilità del comportamento ai garanti, non essendo nella disponibilità del curatore alcuna somma). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 1o luglio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 28 maggio 1999, n. 68

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Abuso di titolo di avvocato da parte di un procuratore legale antecedentemente alla legge 27/1997 – Illecito disciplinare.

    Costituisce illecito disciplinare l’uso abusivo del titolo di avvocato da parte di un procuratore legale effettuato antecedentemente alla legge 27/1997; infatti tale disposizione normativa che ha sostituito il titolo di avvocato a quello di procuratore non costituisce certamente ius superveniens rilevante ai fini del giudizio disciplinare in corso, e non ha neppure efficacia retroattiva, né effetto sanante per l’infrazione precedentemente commessa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 ottobre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 27 maggio 1999, n. 67

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 7 settembre 1998).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 24 giugno 1999, n. 82

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 27 novembre 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 66

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 26 febbraio 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 65

  • Avvocato – Tenuta albi – Cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

    È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio. (Il ricorso è ammesso solo contro le deliberazioni in materia d’iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimento disciplinare degli iscritti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 4 giugno 1997).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 64

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Atti inimpugnabili – Tassatività.

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, n. 82/95 ed altre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 63

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Atti inimpugnabili – Tassatività.

    Gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stata ritenuta non impugnabile avanti al C.N.F. la comunicazione di apertura del procedimento disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso comunicazioni C.d.O. di Pordenone, n. 75/95 ed altre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 18 maggio 1999, n. 62