Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che scientemente e falsamente accusi il collega di fatti disciplinarmente rilevanti, risultati poi inesistenti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso decisione C.d.O. di Trieste, 23 marzo 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 13 marzo 1997, n. […]