L’avvocato che si presta a effettuare un’operazione di riciclaggio di denaro di provenienza illecita traendo un personale vantaggio economico dalla partecipazione alla stessa, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie la sanzione della radiazione è stata sostituita con quella della cancellazione dall’albo). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 294